Menù di navigazione

Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 25
Clausola valutativa
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente le informazioni utili a monitorare il processo di implementazione della politica pubblica con particolare riferimento a:
a) i dati su base provinciale relativi all'ammontare (3)

Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8, art. 4.

medio del contributo per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici (3)

Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8, art. 4.

, il numero di impianti censiti, il numero dei controlli effettuati e le sanzioni erogate per gli anni 2015 e 2016;
b) le situazioni di maggiore criticità riscontrate su base territoriale;
c) lo stato di implementazione del sistema informativo di cui all’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 .
2. A conclusione della fase transitoria, e comunque entro il 30 giugno 2018, la Giunta regionale invia una relazione in cui sono evidenziati in particolare:
a) i dati relativi all'ammontare (3)

Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8, art. 4.

del contributo per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici (3)

Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8, art. 4.

, il numero di impianti censiti, il numero dei controlli effettuati e le sanzioni erogate nell’anno precedente a quello della relazione;
b) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione rispetto agli obiettivi della presente legge.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2019, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente i dati aggiornati all’anno precedente in relazione alle informazioni di cui al comma 2, lettera a).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.