Art. 23
Disposizioni transitorie sui catasti dei comuni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni assicurano alle strutture regionali competenti l'accesso a tutti i dati relativi agli impianti termici in loro possesso, al fine del trasferimento di tali dati nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.