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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 14
Disposizioni sulla partecipazione alla società. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 87/2009
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
2. Oltre alla Regione, alla società possono partecipare le autorità per il servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'
articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
(Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla
legge regionale n. 25/1998
, alla
legge regionale n. 61/2007
, alla
legge regionale n. 20/2006
, alla
legge regionale n. 30/2005
, alla
legge regionale n. 91/1998
, alla
legge regionale n. 35/2011
e alla
legge regionale n. 14/2007
).
”.
3. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
5. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani possono sottoscrivere nuove azioni o acquistare le azioni esistenti per una quota non superiore al 3 per cento rispettivamente, del capitale sociale di nuova sottoscrizione o del capitale sociale offerto in vendita.
”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.