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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 11
Verifica della regolarità degli attestati di prestazione energetica. Inserimento dell'articolo 23 octies nella l.r. 39/2005
1. Dopo l'articolo 23 septies della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
Art. 23 octies - Verifica della regolarità degli attestati di prestazione energetica
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate le modalità di svolgimento delle verifiche sulla regolarità degli attestati di prestazione energetica, in conformità con quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 26 giugno 2015 (Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).
”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.