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Legge regionale 11 novembre 2016, n. 77

Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, dell' 11 novembre 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);


Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n. 55 (Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell’imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla l.r. 81/2015 );


Considerato quanto segue:


1. Con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio, o con titolo concessorio scaduto, che si rende necessario disciplinare . Era prassi in uso delle province richiedere il canone in mancanza di titolo concessorio. Alla luce della nuova disciplina, nelle more delle modifiche del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60 (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), si sospende l’applicazione dell'articolo 41 dello stesso d.p.g.r. 60/R/2016 in quanto la fattispecie viene ridisciplinata nella presente legge;


2. La presente legge disciplina il caso di soggetti che stanno occupando senza titolo aree del demanio idrico, che non hanno avuto il rilascio del titolo per inerzia della pubblica amministrazione (intendenza di finanza, province) pur avendo, in alcuni casi, fatto specifica istanza alla provincia e, in altri casi, sempre pagato un’indennità. In mancanza di disciplina, rischiano di essere considerati abusivi e soggetti all’applicazione delle sanzioni, pur avendo fatto domanda o pagato regolarmente il canone negli anni passati;


3. Dall'esame della giurisprudenza si è rilevato che l'indennizzo per occupazione senza titolo può corrispondere a quanto dovuto per occupazioni legittime a titolo di canone essendo legittima una quantificazione delle somme dovute con riferimento all'utilizzazione del bene secondo valori di mercato; non essendo possibile ricorrere a stima, caso per caso, per la mole delle posizioni da regolare, si è ritenuto di riferirsi ai valori fissati per i canoni, aumentati percentualmente;


4. Data la mancanza di dati pervenuti dalle province o la presenza di dati aggregati che, visti i tempi stretti, non è possibile per gli uffici elaborare, è stato valutato di parametrare l’indennizzo, a titolo di acconto, per l'occupazione di fatto per l’anno 2016 e per gli anni antecedenti, per coloro che non hanno regolarmente pagato, al canone minimo stabilito per i diversi usi, calcolato sulla base dei parametri definiti nella deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2016, n. 813 (Delibera di determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico), ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 80/2015 . Sulla medesima base imponibile viene calcolata la maggiorazione del 20 per cento, anche per coloro che non hanno dimostrato l'avvenuto pagamento per gli anni antecedenti al 2016, che dovrà essere pagata per le cinque annualità di riferimento;


5. Nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016 e che hanno versato il corrispettivo richiesto dalla provincia, sono tenuti al pagamento di un indennizzo per l’anno 2016, a titolo di acconto, per l’occupazione di fatto, determinato con riferimento al canone minimo stabilito, con del. g.r. 813/2016 ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 80/2015 , per ciascun uso del demanio e delle relative aree, entro il 31 dicembre 2016;


6. Si considera regolarmente versato il corrispettivo qualora la documentazione attestante il pagamento sia agli atti dell'amministrazione regionale o sia presentata dal soggetto interessato;


7. Per i cinque anni precedenti il 2016, a tali soggetti viene chiesto il pagamento di una maggiorazione pari al 20 per cento, calcolata sull’indennizzo calcolato sul corrispettivo pagato alla provincia e dovuta per ciascun anno di occupazione senza titolo, entro il 31 dicembre 2016, fino alla decorrenza della concessione. Qualora non sia possibile accertare il pagamento si procede al pagamento dell'indennizzo e della relativa maggiorazione con riferimento al canone minimo stabilito, con del. g.r. 813/2016 ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 80/2015 , per ciascun uso del demanio e delle relative aree;


8. Per i soggetti che avevano fatto istanza e non avevano pagato, anche per gli anni antecedenti al 2016, viene richiesto un indennizzo calcolato con riferimento al canone minimo stabilito, con del. g.r. 813/2016 ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 80/2015 , per ciascun uso del demanio e delle relative aree, entro il 31 dicembre 2016, maggiorato del 20 per cento;


9.L’imposta per il 2016 viene versata nel 2017, unitamente alla eventuale differenza del canone 2016 rideterminato al momento del rilascio della concessione, al canone 2017 e all’imposta 2017. In caso di mancata regolarizzazione di quanto dovuto per gli anni antecedenti al 2016 non si procederà al rilascio della concessione in quanto la regolarizzazione delle cinque annualità precedenti al 2016 e il pagamento dell'indennizzo, di fatto, è condizione ostativa per il rilascio della concessione. In caso di mancato pagamento l'amministrazione regionale procede al recupero delle somme dovute.


10. È necessario introdurre una specifica disciplina per la definizione dei procedimenti e delle vicende amministrative connesse al prelievo di acqua rispetto ai quali la Regione è subentrata per effetto dell'articolo 11 bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); stabilendo in continuità con la disciplina transitoria di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 1341 (Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015 ), l'applicazione delle nuove disposizioni attuative della l.r. 80/2015 , al fine di garantire uniformità e speditezza nella gestione delle pratiche arretrate.


11. Nella definizione dei procedimenti di cui sopra, relativi al rilascio dei titoli e alle vicende amministrative relative al prelievo di acqua, sono salvaguardati, ove possibile, i pareri e/o le fasi endoprocedimentali già conclusi alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015), se compatibili con i principi e gli obiettivi della l.r. 80/2015 , della pianificazione di bacini e con le finalità del d.p.g.r. 61/R/2016 stesso, anche prevedendo specifiche condizioni che consentano di garantire i suddetti principi, obiettivi e finalità della nuova disciplina regionale in materia;


12. In considerazione della necessità di favorire la definizione in forma agevolata delle situazioni debitorie pregresse relative al mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della l.r. 2/1971 , al fine di non deprimere le attività economiche e sociali svolte sul demanio idrico, consentendo ad una maggior numero di concessionari di beneficiarne, si rende necessaria la riapertura dei termini per il pagamento della aliquota agevolata del 20 per cento;


13. La posticipazione del termine al 30 novembre 2016 è volta a favorire la massima conoscibilità ai contribuenti circa la possibilità di regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti pubblici titolati di concessioni, termini più ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta, nonché ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro unitamente al raggiungimento delle previsioni di incasso da realizzarsi nel corrente esercizio finanziario per la Regione Toscana;


14. Al fine di non creare una disomogeneità sono fatti salvi, ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all’articolo 1 comma 1 della l.r. 55/2016 , i versamenti dell'imposta regionale effettuati dal 1° novembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 81/2015 ;


15. Con riferimento ai pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della l.r. 55/2016 , dal 1° novembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 81/2015 , in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della medesima l.r. 81/2015 ;


16. Si rende necessario correggere un mero errore materiale sostituendo il riferimento alla lettera m) del comma 2 dell’articolo 5, con il corretto riferimento alla lettera n);


17. In previsione delle prossime scadenze del 31 dicembre 2016, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 32.

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Parole prima sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 , ed ora così sostituite con l .r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Comma prima sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 , ed ora così sostituto con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 4.

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Comma così sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 3 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 3 , poi così sostituita con l .r. 24 dicembre 2021, n. 50, art. 6 , ed ora così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 1.

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Note soppresse.

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22. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 50, art. 6 , ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 2.

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24. Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.