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Legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998 , 32/2002 , 21/2010 , 66/2011 , 77/2012 , 77/2013 , 86/2014 , 70/2015 , 81/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 5 ottobre 2016

Art. 17
Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio idrico di cui alla l.r. 80/2015 e addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica
b) limitatamente alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della l.r. 80/2015 , al dieci per cento del canone di concessione.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), qualora i canoni di concessione di cui alla l.r. 80/2015 riferiti all'annualità 2016 siano stati riscossi dalle province anticipatamente all'entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l’anno 2016), gli importi del canone e della relativa imposta regionale per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e del patrimonio indisponibile dello Stato sono rideterminati rispettivamente ai sensi delle delibere di cui agli articoli 6 e 13 della l.r. 80/2015 , e ai sensi del comma 1 e l’importo versato è computato a titolo di acconto. L'eventuale differenza è versata alla Regione entro il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 81/2015 .
4. L'addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica di cui alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 92 (Istituzione addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica) riferita all'anno d'imposta 2016, eventualmente già corrisposta alle province, è computata a titolo di acconto sull'importo dovuto a valere per l'imposta regionale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della l.r. 2/1971 (1)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 3.

L'eventuale differenza è versata alla Regione entro il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 81/2015 .
5. In caso di versamento a titolo di acconto ai sensi dei commi 3 e 4 di somme eccedenti rispetto agli importi del canone e della relativa imposta regionale per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e del patrimonio indisponibile dello Stato rideterminati, tali somme sono compensate, a conguaglio con il pagamento del canone e dell'imposta relativa all'annualità 2017.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.