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Legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998 , 32/2002 , 21/2010 , 66/2011 , 77/2012 , 77/2013 , 86/2014 , 70/2015 , 81/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 5 ottobre 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);


Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2014);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);


Vista la legge regionale 3 febbraio 2015, n. 13 (Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa);


Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario, anche in previsione della stipula del contratto di concessione per la gestione del trasporto pubblico locale (TPL) su gomma nell'ambito territoriale ottimale (ATO) regionale in corso di definizione e dei rinnovi dei contratti per i servizi ferroviari, allargare la platea dei soggetti incaricati ad espletare l'attività di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi commessi dagli utenti fruitori del servizio di TPL, al fine di potenziare le misure per il contrasto al fenomeno dell’utilizzazione del servizio di TPL senza idoneo titolo di viaggio, e quindi alla dispersione dei ricavi, e di migliorare la sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto;


2. Tenuto conto del principio contabile generale della competenza finanziaria introdotta dal Sito esternod.lgs. 118/2011 , occorre allineare la previsione relativa alla restituzione dell’anticipazione di cui all'articolo 41 della l.r. 21/2010 , stabilendo il termine del 31 dicembre dell’anno in cui l’anticipazione è concessa;


3. È necessario procedere per gli anni 2017 e 2018 allo stanziamento delle somme necessarie al concorso finanziario regionale per la realizzazione del sistema tangenziale di Lucca, già previsto dall’articolo 45 bis della l.r. 77/2012 per il 2015, per il quale sono già state impegnate le risorse necessarie al concorso finanziario regionale alla progettazione;


4. Con la legge regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015), la Regione era stata autorizzata ad erogare il contributo di autonoma sistemazione a quei nuclei familiari che, a seguito dell’alluvione dell’ottobre 2011, avevano avuto la propria abitazione inagibile ad Aulla e Mulazzo. Poiché gli interventi di ricostruzione di tali abitazioni non sono ancora completati, si rende necessario consentire l’erogazione per un ulteriore anno del predetto contributo, al fine di sostenere finanziariamente ed almeno in parte, le famiglie evacuate;


5. L'articolo 70 novies della l.r. 77/2013 ha autorizzato la Giunta regionale ad erogare al Consorzio ambiente Versilia, di seguito “Consorzio”, a titolo di anticipazione, la somma di euro 5.000.000,00, da restituirsi entro ventiquattro mesi. Il Consorzio ha richiesto alla Regione una proroga del termine previsto per la restituzione che la Regione ritiene di accogliere poiché il ritardo nella restituzione non è imputabile al Consorzio;


6. È necessario che la polizza fideiussoria rilasciata a favore della Regione sia prorogata per ulteriori ventiquattro mesi;


7. È necessario definire in modo più specifico l'ampiezza della portata della disposizione relativa al sito di Gonfienti, inserendovi l'acquisizione al patrimonio pubblico anche degli immobili funzionalmente ad esso collegati in quanto strategici per l’attuazione delle attività di valorizzazione ed espositive previste dall'accordo;


8. È necessario calcolare il tetto delle spese di funzionamento regionali, fissato finora ogni anno in attuazione esclusivamente della normativa statale con una deliberazione della Giunta regionale secondo il disposto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e dell’articolo 16 della l.r. 86/2014 , con riguardo anche agli effetti che il riordino delle funzioni amministrative delle province produce sulle citate voci di spesa;


9. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, limitatamente alle concessioni del demanio idrico e delle relative aree e alle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), così come determinata ai sensi del comma 1 dell’articolo 15 della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016 per il pagamento dei canoni di concessione riferiti all'annualità 2016;


10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 22 marzo 2015, n. 22 , (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), ai sensi della quale, a decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione, spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima e che, pertanto, nell'ipotesi in cui i canoni di concessione di cui alla l.r. 80/2015 riferiti all'annualità 2016 siano stati riscossi dalle province anticipatamente all'entrata in vigore alla l.r. 81/2015 (e che le province dovranno provvedere a riversare alla Regione), gli importi del canone e della relativa imposta regionale per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e del patrimonio indisponibile dello Stato sono rideterminati rispettivamente ai sensi delle deliberazioni di cui agli articoli 6 e 13 della l.r. 80/2015 , e ai sensi del comma 1 dell’articolo 15 della presente legge. L'eventuale differenza degli importi riscossi dalle province è rimborsata a conguaglio con il pagamento del canone relativo all'annualità 2017;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.