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Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5

Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016

Art. 4
Poteri sostitutivi e diritto di rivalsa della Regione. (13)

Rubrica così sostituita con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 8.

1. Decorso il termine per l'approvazione del piano stralcio di cui all’articolo 2, comma 1, o gli ulteriori termini previsti dalla presente legge per il suo aggiornamento e per il recepimento degli interventi nella programmazione temporale contenuta nel piano di ambito (14)

Parole inserite con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 8.

senza che l'AIT abbia provveduto o, comunque, vi abbia provveduto solo in parte o in difformità alle disposizioni della presente legge, il Presidente della Giunta regionale diffida l’ente a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni.
2. Decorso il termine previsto nella diffida, alla predisposizione e approvazione del piano stralcio o al suo aggiornamento nonché al recepimento degli interventi nella programmazione temporale contenuta nel piano d’ambito, (15)

Parole inserite con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 8.

provvede la Giunta regionale avvalendosi delle strutture tecniche dell'AIT. I costi per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo sono a carico dell’AIT.
3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, all'approvazione o all’aggiornamento del piano stralcio, nonché al recepimento degli interventi della programmazione temporale contenuta nel piano d’ambito, entro novanta giorni dalla decorrenza del termine previsto nella diffida di cui al comma 1. (16)

Comma così sostituito con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 8.

4. L'esercizio del potere sostitutivo da parte della Giunta regionale comporta l'inefficacia degli atti adottati dall'AIT, salvi gli atti eventualmente adottati in senso conforme alla diffida di cui al comma 1.
5. Per la realizzazione degli interventi individuati nel piano stralcio, la Regione esercita altresì i poteri sostitutivi di cui all’articolo 26 della l.r. 69/2011 .
5 bis. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili ad AIT o ai gestori, la Regione può rivalersi, nei confronti degli stessi, degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell’ambito dei procedimenti di cui all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), per effetto dell’esercizio dell’azione di rivalsa da parte dello Stato, anche mediante forme di compensazione a valere sulle risorse regionali destinate a qualunque titolo ad AIT o ai gestori del servizio idrico integrato.(17)

Comma aggiunto con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.