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Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5

Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), e l’articolo 44 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l’articolo 124, comma 6;


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 1° dicembre 2015;


Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, espresso dalla Prima commissione consiliare nella seduta del 14 dicembre 2015;


Considerato quanto segue:


1. Sono presenti in Toscana scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati superiori o uguali ai duemila abitanti equivalenti, nonché scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati superiori o uguali ai diecimila abitanti equivalenti, che non risultano ancora sottoposti a trattamento secondario oppure per cui detto trattamento non risulta correttamente dimensionato;


2. Il mancato adeguamento degli impianti di depurazione o il mancato collettamento delle acque reflue urbane ad impianti di depurazione determina, in alcuni casi, il superamento dei valori limite di emissione previsti nella parte III, allegato 5, Sito esternodel d.lgs. 152/2006 ;


3. L’Sito esternoarticolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006 , consente alle regioni di disciplinare “le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.”;


4. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006 , la presente legge contiene disposizioni per assicurare la tempestiva esecuzione degli interventi sulla depurazione, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, e per prevenire, durante il tempo necessario alla realizzazione di tali interventi, situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica che deriverebbero dalla chiusura degli scarichi interessati;


5. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione degli interventi sulla depurazione, la presente legge prevede l’elaborazione di un piano stralcio dei piani di ambito vigenti, contenente l’elenco dei suddetti interventi con relativo cronoprogramma fissando la data al 31 dicembre 2021, in analogia a quanto previsto dall’articolo 26 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);


5 bis. Gli interventi sulla depurazione consistono, in alcuni casi, nell’associare al trattamento primario già esistente (trattamento previsto dai regolamenti urbanistici dei comuni toscani e dai regolamenti di gestione della pubblica fognatura, di cui all'articolo 107 del d.lgs. 152/2006) un trattamento centralizzato almeno di tipo secondario, al fine di ottemperare alle disposizioni nazionali e comunitarie relative agli scarichi oggetto della presente legge; (1)

Numero inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 40.



5 ter. È altresì necessario dettare disposizioni acceleratorie per assicurare il completamento degli interventi di adeguamento nel più breve tempo possibile al fine di garantire l’osservanza dei parametri depurativi fissati dalla disciplina dell’Unione Europea ed il conseguimento di un livello di depurazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità evitando l’aggravamento delle procedure d’infrazione in corso; tali disposizioni prevedono in particolare:


a) l’inclusione, indipendentemente dalla loro previsione nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER), degli interventi di cui alla presente legge tra le opere d'interesse strategico di cui all’articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), anche ai fini dell’attivazione degli strumenti di monitoraggio e vigilanza e dei poteri sostitutivi di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);


b) la definizione in legge dei tempi tecnici necessari per il completamento degli interventi sulla depurazione per agglomerati oggetto di procedure d’infrazione comunitaria per violazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sulla base di stringenti cronoprogrammi dei lavori contenuti nell'allegato A della presente legge;


c) la possibilità di rimodulare, mediante aggiornamento dei piani stralcio di cui alla l.r. 5/2016, i cronoprogrammi degli interventi di depurazione non interessati da infrazioni che, a causa di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica connesse ad eventi imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore ed attestate da apposta istruttoria dell’Autorità Idrica Toscana (AIT), rendano necessario un differimento dei termini di conclusione, comunque non oltre la data del 22 dicembre 2024, e a condizione che tale differimento non comprometta il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore; (3)

Numero aggiunto con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 1.



6. Al fine di prevenire, durante il tempo necessario alla realizzazione dei suddetti interventi, situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica, la presente legge prevede il rilascio di un’autorizzazione allo scarico provvisoria, per il periodo strettamente necessario alla realizzazione delle opere di adeguamento del trattamento delle acque reflue urbane e ne disciplina le fasi prevedendo cautele gestionali prescrizioni e controlli idonei volti ad assicurare che la prosecuzione dello scarico esistente non determini un deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico recettore e la compromissione degli obiettivi di bacino idrografico; (4)

Periodo aggiunto con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 1.



7. Con riferimento all’autorizzazione unica ambientale, prevista dall’articolo 3, comma 6, del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' Sito esternoarticolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 ), si evidenzia che, alla luce della necessità e urgenza degli interventi previsti, anche a fini di una maggiore tutela ambientale, è disposta una riduzione dei tempi previsti dallo stesso regolamento emanato con Sito esternod.p.r. 59/2013 rispetto a quelli consentiti, come lo stesso legislatore statale consente prevedendo il rilascio dell’autorizzazione provvisoria;


8. Di accogliere il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;


9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.