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Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43

Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere i, m, n, o, v, z, e l'articolo 69 dello Statuto;


Visto regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);


Visto il Sito esternodecreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 novembre 2014, n. 164 ;


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);


Vista la legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero dei sottotetti);


Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);


Vista la legge regionale 9 marzo 2012 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 );


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);


Vista la sentenza 19 luglio 2013, n. 220 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'Sito esternoarticolo 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 ;


Vista la sentenza della Corte Costituzionale 19 novembre 2015, n. 233 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 207 e 208 della l.r. 65/2014 ;


Visto il parere, favorevole con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 14 marzo 2016;


Considerato che:


1. La l.r. 65/2014 contiene disposizioni che risultano adeguate al Sito esternod.l. 133/2014 , già in vigore al momento della promulgazione della stessa l.r. 65/2014 . Con la successiva Sito esternolegge 11 novembre 2014, n. 164 , il Sito esternod.l. 133/2014 è stato convertito in legge con modificazioni con la conseguenza che risulta necessario adeguare la l.r. 65/2014 alle modifiche introdotte al Sito esternod.l. 133/2014 dalla legge di conversione per dare certezza in ordine alla disciplina da applicare;


2. È opportuno correggere alcuni errori materiali che si sono riscontrati nella l.r. 65/2014 , e modificare alcuni articoli che, già nella fase di prima applicazione, hanno determinato problemi interpretativi e applicativi, introducendo, in alcuni casi, misure di semplificazione;


3. La disciplina della conferenza di copianificazione, nella prassi, ha evidenziato la necessità di snellire i procedimenti individuati nella l.r. 65/2014 , per cui sono introdotte ulteriori ipotesi di interventi non soggetti alle verifiche della conferenza di copianificazione;


4. Per quanto riguarda il territorio rurale, la prassi applicativa ha evidenziato la necessità di introdurre ulteriori semplificazioni volte a favorire gli interventi da parte degli operatori del settore agricolo con riferimento, in particolare, alla realizzazione di diverse tipologie di annessi agricoli e all’utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell’attività agricola;


5. Al fine di garantire l’uniformità di interpretazione della l.r. 65/2014 e la celerità dei procedimenti amministrativi, si prevede l’istituzione di una banca dati dei pareri in materia di governo del territorio;


6. Allo stesso fine si prevede il rafforzamento dell’attività consultiva della conferenza paritetica che può formulare proposte e rilievi alla Giunta regionale, anche di natura interpretativa, con la finalità di permettere alla medesima di adottare linee di indirizzo uniformi per gli enti locali. Tali linee di indirizzo sono inserite nella banca dati dei pareri di cui al punto precedente;


7. Al fine di favorire la scelta del percorso pianificatorio intercomunale da parte degli enti locali, si prevede l’introduzione di un procedimento per l’adozione e l’approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale, nonché modifiche delle disposizioni transitorie per i comuni che intraprendono un procedimento di pianificazione intercomunale;


8. È necessario procedere alla modifica di alcune disposizioni relative alla disciplina dei controlli sulle opere in zone soggette a rischio sismico al fine di renderle coerenti con il Sito esternodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);


9. È necessario apportare modifiche alla l.r. 65/2014 per introdurre i corretti riferimenti al Sito esternod.lgs. 50/2016 ;


10. È necessario adeguare le disposizioni della l.r. 65/2014 alla sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2013 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2015;


11. È necessario aggiornare i riferimenti contenuti nella legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) alla abrogata legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), adeguandoli alla l.r. 65/2014 ;


12. È necessario correggere e precisare l'articolo 2, comma 3 bis, della l.r. 5/2010 prevedendo che gli interventi di recupero dei sottotetti previsti e disciplinati in tale legge regionale non siano da computare nella capacità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici comunali;


13. La prassi applicativa della l.r. 35/2011 sta dimostrando la sua efficacia nel miglioramento delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche di competenza regionale e locale e prevede delle procedure di variante urbanistica semplificata che hanno elementi di analogia con la l.r. 8/2012 e con le varianti semplificate previste dalla l.r. 65/2014 . Nell’ottica di agevolare la realizzazione delle opere strategiche, si prevede di applicare le procedure di variante semplificata, non solo all’area di realizzazione dell’opera stessa, la cui disciplina rimane invariata, ma anche alle varianti inerenti alle aree o agli immobili la cui valorizzazione è il necessario presupposto per l'acquisizione delle risorse, nonché a quelle che risultino connesse con l’opera strategica per la realizzazione delle opere complementari o accessorie;


14. Al contempo è necessario limitare l’operatività della estensione della procedura semplificata ad alcuni criteri previsti dalla l.r. 8/2012 per i programmi unitari di valorizzazione territoriale (PUV) degli enti locali e dalle procedure di variante semplificata di cui al capo IV della l.r. 65/2014 ;


15. Il Consiglio regionale con deliberazione del:


- 24 luglio 2007, n. 72, ha approvato il piano di indirizzo territoriale (PIT);

- 16 luglio 2014, n. 61, ha approvato l’integrazione al PIT per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze;

- 27 marzo 2015, n. 37, ha approvato l’atto di integrazione al PIT con valenza di piano paesaggistico.


In particolare, il punto n. 8 del dispositivo di tale ultima deliberazione, prevede il mandato alla Giunta regionale di provvedere: “alla predisposizione del testo coordinato dell’atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico approvato con l’atto di integrazione al PIT per la definizione del parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell’aeroporto di Firenze di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 61/2014”. Per esigenze di chiarezza, trasparenza e certezza giuridica, è necessario che il testo coordinato del PIT – elaborato in forza del mandato che il Consiglio regionale ha dato alla Giunta regionale, e che, pur non contenendo modifiche di carattere sostanziale, implica un complessivo riordino del testo – sostituisca i testi approvati del PIT, mediante una deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio regionale, a seguito della quale lo stesso possa essere pubblicato con efficacia legale;


16. Al fine di consentire in tempi rapidi l’approvazione del regolamento di attuazione della disciplina sul territorio rurale, alla luce delle esigenze manifestate da parte degli operatori del settore agricolo e delle amministrazioni locali, è opportuno disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.