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Legge regionale 28 giugno 2016, n. 41

Proroga del subentro della Regione Toscana nelle funzioni di controllo degli impianti termici delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 29 giugno 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2015, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Visto il regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), Sito esternodel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 );


Visto che il Consiglio delle autonomie locali, considerata l’urgenza di approvazione della presente legge, ha ritenuto di non esprimere il proprio parere;


Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare espresso nella seduta del 15 giugno 2016;


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 22/2015 ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, prevedendo il subentro della Regione Toscana in tali funzioni a far data dal 1° gennaio 2016;


2. Per quanto concerne la funzione di controllo degli impianti termici, la l.r. 22/2015 detta all'articolo 10 bis, una disciplina parzialmente derogatoria, per agevolare il subentro della Regione nelle quote della società eventi il requisito dell'esclusività e le maggioranze richiesti dall'articolo 10, comma 14, della legge medesima. Si rende tuttavia necessario, in relazione alle modifiche statutarie e organizzative richieste, prorogare il termine ivi previsto di sei mesi per completare il processo di adeguamento, nonché effettuare modifiche volte a chiarire il contenuto degli adempimenti, a coordinare le disposizioni e a disciplinare la fase transitoria per quanto attiene alla tariffa dei controlli sugli impianti termici e per la messa in rete dei catasti provinciali;


3. Poiché la presente legge è prevalentemente rivolta a prorogare termini, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici. Modifiche all'articolo 10 bis della l.r. 22/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 10 bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2015, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: “
comma 14
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 13
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: “
decorre dal 1° luglio 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
decorre dal 1° gennaio 2017, salvo il trasferimento anticipato ai sensi del comma 5
”;
b) al terzo periodo, le parole “
1° luglio 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre 2016
”;
c) al quarto periodo, le parole: “
entro il 31 maggio 2016
” sono soppresse;
d) al quinto periodo, le parole: “
Fino al 1° luglio 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
Fino alla data del trasferimento
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’alinea, le parole: “
A decorrere dal 1° luglio 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
Salvo il subentro anticipato ai sensi del comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2017
”;
b) alla lettera b), le parole: “
, se aventi efficacia successiva al 1° luglio 2016,
” sono soppresse;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) siano in possesso dei requisiti gestionali richiesti dalla Regione, in particolare per verificare che nel 2016 non siano stati compiuti atti di disposizione patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione, o di acquisizione di partecipazioni societarie o di rami d'azienda, che abbiano compromesso l'equilibrio economico e patrimoniale;
”.
4. Il comma 5 dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
5. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale, da adottare entro il 31 ottobre 2016, la Regione individua, anche per una singola provincia o per la Città metropolitana di Firenze, le società e gli enti partecipati per i quali abbia riscontrato il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 14, nonché delle prescrizioni e degli altri requisiti di cui al comma 4 del presente articolo, che consentono il subentro della Regione nelle quote di partecipazione. Con le medesime deliberazioni la Regione dispone altresì, in via transitoria, sulla tariffa dei controlli sugli impianti termici e sugli adempimenti per la messa in rete dei catasti provinciali. Il subentro nelle quote di partecipazione è efficace a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione di ciascuna deliberazione. Dalla data del subentro nelle quote di partecipazione la Regione subentra anche nel contratto di servizio in corso ed esercita la funzione sul territorio dell'ente locale interessato.
”.
5. Al comma 6 dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015 , le parole: “
1° luglio 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
1° gennaio 2017
”.
Art. 2
Disposizione transitoria
1. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale abbia adottato la deliberazione di cui all'articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015 , come risultante dal testo in vigore prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta fermo il termine del 1° luglio 2016 quale decorrenza del subentro della Regione nelle quote di partecipazione e quale termine di efficacia del trasferimento alla Regione della funzione di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.