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Legge regionale 28 giugno 2016, n. 41

Proroga del subentro della Regione Toscana nelle funzioni di controllo degli impianti termici delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 29 giugno 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2015, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Visto il regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), Sito esternodel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 );


Visto che il Consiglio delle autonomie locali, considerata l’urgenza di approvazione della presente legge, ha ritenuto di non esprimere il proprio parere;


Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare espresso nella seduta del 15 giugno 2016;


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 22/2015 ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, prevedendo il subentro della Regione Toscana in tali funzioni a far data dal 1° gennaio 2016;


2. Per quanto concerne la funzione di controllo degli impianti termici, la l.r. 22/2015 detta all'articolo 10 bis, una disciplina parzialmente derogatoria, per agevolare il subentro della Regione nelle quote della società eventi il requisito dell'esclusività e le maggioranze richiesti dall'articolo 10, comma 14, della legge medesima. Si rende tuttavia necessario, in relazione alle modifiche statutarie e organizzative richieste, prorogare il termine ivi previsto di sei mesi per completare il processo di adeguamento, nonché effettuare modifiche volte a chiarire il contenuto degli adempimenti, a coordinare le disposizioni e a disciplinare la fase transitoria per quanto attiene alla tariffa dei controlli sugli impianti termici e per la messa in rete dei catasti provinciali;


3. Poiché la presente legge è prevalentemente rivolta a prorogare termini, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.