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Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 4

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in attuazione della l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016

Art. 47
Requisiti di commercializzazione e modalità di pavimentazione ed identificazione durante le fasi di produzione. Modifiche all’articolo 79 bis della l.r. 39/2000 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. parte prima del 5 febbraio 2016, n. 3.

(2)

Articolo così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 52.

1. Al comma 3 dell’articolo 79 bis della l.r. 39/2000 le parole: “
Le province o le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011
” sono sostituite dalle seguenti: “
Gli enti di cui all’articolo 3ter, comma 1 della l.r. 39/2000
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 79 bis della l.r. 39/2000 le parole: “
della provincia o della comunità montana
” sono sostituite dalle seguenti: “
degli enti di cui all’articolo 3ter, comma 1
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.