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Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22

Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). (13)

Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 19
Trasferimento del personale
1. Al personale trasferito di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità di servizio maturata presso l’APET.
2. A decorrere dal 1° aprile 2016, le risorse necessarie per le retribuzioni, già spettanti presso l'Agenzia al personale trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale, sono finanziate con le risorse regionali di cui alla missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma n. 02 "Segreteria generale" - Titolo I "Spese correnti" del bilancio regionale, determinando un corrispondente minor trasferimento dalla predetta missione n. 1, programma n. 02 all'Agenzia. Le risorse necessarie per le retribuzioni confluiscono nella pertinente missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma n. 10 "Risorse umane" - Titolo I "Spese correnti" del bilancio regionale.
3. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 2, a decorrere dal 1° aprile 2016, le risorse dell'Agenzia destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro “CCNL” relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali), confluiscono per l’intero importo tra le risorse della Regione destinate alle medesime finalità. L'Agenzia riduce le risorse anzidette di rispettiva competenza presenti nei relativi fondi del medesimo importo complessivo. (1)

Periodo soppresso con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 12.

Gli importi di cui al presente comma sono comprensivi di oneri riflessi.
4. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell’applicazione dell’Sito esternoarticolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2007”). La predetta somma rileva, invece, per l'Agenzia ai fini del rispetto dell'Sito esternoarticolo 1, comma 557, della l. 296/2006 .
5. Il personale trasferito titolare di incarico di posizione organizzativa alla data del 31 marzo 2016 mantiene la titolarità dello stesso fino al termine del relativo incarico. La declaratoria della posizione organizzativa può essere modificata nell'ambito delle funzioni oggetto di trasferimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d).
6. A decorrere dal 1° aprile 2016 cessano di avere effetto i comandi presso altre amministrazioni eventualmente in essere per il personale trasferito.
7. A far data dal 1° aprile 2016 la dotazione organica della Giunta regionale è incrementata del numero di unità di personale del comparto e di qualifica dirigenziale oggetto di trasferimento nei ruoli regionali. A decorrere dal 1° aprile 2016 l'Agenzia provvede a ridurre la propria dotazione organica in conformità alla delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b).

Note del Redattore:

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Periodo soppresso con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 60.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 61.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 62.

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Articolo così sostituito con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 20.

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Parole così sostituite con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 23.

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Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 81 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 82 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 83 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 84 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 86 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.