Menù di navigazione

Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 62 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione);


Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);


Vista legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e in particolare l’articolo 2, comma 1;


Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell’8 gennaio 2016;


Considerato quanto segue:


1. In attuazione della l.r. 22/2015 e, in particolare, dell’articolo 2, comma 1, è necessario adeguare la legislazione regionale in materia di caccia disciplinata dalla l.r. 3/1994 , dalla l.r. 20/2002 e dalla l.r. 3/1995 ;


2. In attuazione della l.r. 22/2015 e, in particolare, dell’articolo 2, comma 1, è necessario adeguare la legislazione regionale in materia di pesca in mare e nelle acque interne disciplinata dalla l.r. 7/2005 e dalla l.r. 66/2005 ;


3. L’adeguamento al nuovo assetto istituzionale impone, oltre alle revisioni strettamente legate alle competenze, anche la rivisitazione delle discipline che attribuivano competenze pianificatorie alle province; in particolare è necessario modificare la normativa in materia di caccia e quella in materia di pesca nelle acque interne per prevedere una pianificazione territoriale a livello regionale;


4. Al fine di tener conto delle questioni emerse in sede di applicazione delle norme relative alla recente riforma degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e nell'ottica di una ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie sono proposte modifiche alla disciplina degli organi dell'ATC;


5. Al fine di adeguare il testo alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale sono modificati gli articoli ove ricorrono norme non più vigenti;


6. Il parere della Prima commissione consiliare è stato accolto ed è stato adeguato conseguentemente il testo della presente legge;


7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
Art. 1
Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/1994
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), dopo le parole: “
n. 157
” sono aggiunte le seguenti:
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
2. Le disposizioni della presente legge, ai sensi della
Sito esternolegge 24 dicembre 2012, n. 234
(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), realizzano altresì l’attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.”
.
Art. 2
Principi generali. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 3/1994
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
1. La Regione provvede a disciplinare l’utilizzazione dei territori che presentano specifico interesse sotto l’aspetto faunistico, naturalistico e ambientale, con particolare riferimento a quelli appartenenti al patrimonio agricolo e forestale della Regione. Tale patrimonio, ai fini della presente legge, è di norma utilizzato per l’istituzione di oasi, di zone di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica. Le specifiche destinazioni sono determinate a seguito di studi tesi ad individuare le compatibilità ambientali, sentito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
”.
Art. 3
Ripartizione delle competenze. Abrogazione del titolo 2 della l.r. 3/1994
1. Il titolo 2 della l.r. 3/1994 è abrogato.
Art. 4
Programmazione. Sostituzione della rubrica del titolo 3 della l.r. 3/1994
1. La rubrica del titolo 3 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente: “
Pianificazione
”.
Art. 5
Pianificazione faunistico-venatoria. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 6 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 6 Disposizioni generali per la pianificazione faunistico venatoria
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria.
2. La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle loro effettive capacità produttive e al contenimento naturale di altre specie. Per quanto riguarda le altre specie, la pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata al conseguimento della densità ottimale, alla loro conservazione e a garantirne la coesistenza con le altre specie e con le attività antropiche presenti sul territorio mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
3. La pianificazione faunistico-venatoria individua i comprensori omogenei di cui all’articolo 6 bis nei quali si realizza la destinazione differenziata del territorio.
4. Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale deve essere destinata alla protezione della fauna selvatica.
5. Nelle percentuali di cui al comma 4, sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre norme, sia vietata l’attività venatoria nonché i territori di cui all'articolo 6 bis, comma 2, lettere a), b) e c), le zone di rispetto venatorio previste nel piano faunistico venatorio regionale e di dimensioni superiori a 150 ettari, i fondi chiusi e le aree sottratte alla caccia programmata di cui all’articolo 25.
6. La superficie complessiva degli istituti di cui agli articoli 18, 20 e 21 non può superare il 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale.
7. In ogni comprensorio, la parte di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti e delle strutture di cui all'articolo 6 bis, comma 2, e non soggetta ad altra destinazione, è destinata alla caccia programmata ed è gestita dagli ambiti territoriali di caccia (ATC).
8. I dati relativi all'estensione della superficie agro-silvo-pastorale del territorio regionale sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e sono aggiornati sulla base dei censimenti generali.
”.
Art. 6
Comprensorio. Sostituzione dell’articolo 6 bis della l.r. 3/1994
1. L’articolo 6 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 6 bis Comprensorio
1. Il comprensorio rappresenta, per aree omogenee, la base territoriale e organizzativa per la programmazione faunistico-venatoria e per la formulazione dei programmi di gestione, ed è individuato nel piano faunistico venatorio regionale.
2. All'interno del comprensorio il piano faunistico venatorio regionale individua:
a) le zone e le oasi di protezione;
b) le zone di ripopolamento e cattura;
c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica alla stato naturale;
e) le aziende faunistico venatorie;
f) le aziende agrituristico venatorie;
g) le aree di addestramento e allenamento dei cani;
h) le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
i) per ciascuna specie di ungulati le aree ove la gestione è di tipo conservativo, denominate “aree vocate” e le aree dove la gestione è di tipo non conservativo, denominate “aree non vocate”;
j) tutte le ripartizioni del territorio necessarie per l'organizzazione del prelievo venatorio;
k) i parchi nazionali e le aree protette di cui alla
legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
(Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla
l.r. 24/1994
, alla
l.r. 65/1997
, alla
l.r. 24/2000
ed alla
l.r. 10/2010
).
”.
Art. 7
Piano faunistico venatorio regionale. Inserimento dell’articolo 6 ter nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 6 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 6 ter Piano faunistico venatorio regionale
1. Il Consiglio regionale approva, previo parere obbligatorio degli ATC e sentiti i comuni, il piano faunistico venatorio regionale in cui determina la destinazione differenziata del territorio regionale nel rispetto degli atti di pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale vigenti.
2. Il piano faunistico venatorio costituisce presupposto per l’eventuale deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 18, comma 2, della l. 157/1992
così come indicati nel calendario venatorio regionale.
”.
Art. 8
Programmazione regionale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 3/1994
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 3/1994 dopo le parole: “
dei compiti della polizia provinciale
” sono inserite le seguenti: “
in materia faunistico-venatoria
”.
Art. 9
Disposizioni transitorie. Inserimento dell’articolo 7 bis nella 3/1994
1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente articolo:
Art. 7 bis Disposizioni transitorie
1. A seguito dell’approvazione del piano stralcio di cui all’
articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10
(Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla
l.r. 3/1994
), i piani faunistici venatori provinciali restano validi sino all’entrata in vigore del nuovo piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
legge regionale 1 marzo 2016, n. 20
(Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della
l.r. 22/2015
. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005), gli interessati presentano alla struttura regionale competente richiesta per le autorizzazioni di cui agli articoli 18, 20, 21 e 24 ai fini dell’approvazione del piano faunistico venatorio regionale di cui all’articolo 6 ter.
”.
Art. 10
Piani faunistico-venatori provinciali. Abrogazione dell’articolo 8 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 8 della l.r. 3/1994 è abrogato.
Art. 11
Piano annuale di gestione. Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 9 della l.r. 3/1994 è abrogato.
Art. 12
Commissione consultiva regionale. Modifiche all’articolo 10 bis della l.r. 3/1994
1. Al comma 3 dell’articolo 10 bis della l.r. 3/1994 le parole: “
da un rappresentante designato dall’Unione delle province italiane (UPI) Toscana
” sono soppresse.
Art. 13
Ambiti territoriali di caccia. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 3/1994
d) il revisore dei conti.
”.
2. Al comma 9 dell’articolo 11 della l.r. 3/1994 le parole: “
La provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione
”.
Art. 14
1. Il comma 1 dell'articolo 11 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente
1. Le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, presenti in forma organizzata sul territorio regionale, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti in forma organizzata sul territorio regionale e le associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi della
Sito esternolegge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), presenti in forma organizzata sul territorio regionale, nominano i delegati con le modalità indicate nel regolamento regionale.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 bis della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
2 bis.Il bilancio di previsione 2016 e il conto consuntivo 2015 sono approvati dal comitato di gestione.
Art. 15
Comitato di gestione e Presidente dell’ATC. Modifiche all’articolo 11 ter della l.r. 3/1994
1. Al comma 1 dell'articolo 11 ter della l.r. 3/1994 le parole: “
presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente
” sono sostituite dalle seguenti: “
riconosciute ai sensi della
Sito esternol. 349/1986
, presenti in forma organizzata sul territorio regionale
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
2. I componenti del comitato di gestione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale con le modalità indicate nel regolamento regionale.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
2 bis. I comitati di gestione in essere all’entrata in vigore della
l.r.20/2016
e nominati dalle province restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato.
”.
Art. 16
1. L'articolo 11 quater della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 11 quater Revisore unico
1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.
2. Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
3. Al revisore è corrisposta un’indennità annua pari al 3 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con il comitato di gestione, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
5. Il revisore vigila sull'osservanza da parte dell'ATC delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'
Sito esternoarticolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
(Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'
Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
).
6. Il revisore può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
”.
Art. 17
Commissione regionale di controllo sull’attività degli ATC. Sostituzione dell’articolo 11 quinquies della l.r. 3/1994
1. L’articolo 11 quinquies della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 11 quinquies Commissione regionale di controllo sull'attività degli ATC
1. E' istituita la Commissione regionale di controllo sull'attività contrattuale degli ATC, composta dal responsabile dell'ufficio regionale competente in materia di gare e contratti o suo delegato, dal responsabile dell'ufficio regionale competente in materia di attività faunistico venatoria o suo delegato, dal responsabile dell’ufficio regionale competente in materia di conferimento di incarichi professionali o suo delegato.
2. Ciascun ATC è tenuto a trasmettere trimestralmente alla Commissione l'elenco dei contratti stipulati, con i quali ha proceduto alle acquisizioni di lavori, forniture, servizi, consulenze ed incarichi. Nell’elenco sono indicati l'oggetto, il soggetto, la procedura, l'importo e la durata dei contratti.
3. La Commissione procede, almeno due volte all'anno ad effettuare, su quanto comunicato, un controllo a campione secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Gli ATC, entro trenta giorni dalla richiesta, trasmettono alla Commissione i documenti in essa indicati
.”.
Art. 18
Criteri per l’acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli ATC. Sostituzione dell’articolo 11 sexies della l.r. 3/1994
1. L’articolo 11 sexies della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 11 sexies Criteri per l’acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli ATC.
1. Per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, l’ATC agisce nel rispetto
Sito esternodel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e, in particolare, delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1 bis.
Art. 19
Attività dell’ATC. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 12 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 12 Attività dell'ATC
1. Per il perseguimento delle finalità gestionali previste nel piano faunistico venatorio regionale l’ATC svolge le seguenti attività:
a) decide, nel rispetto di quanto disposto dalle norme regionali, in ordine all'accesso all'ATC dei cacciatori richiedenti;
b) predispone programmi di intervento, anche mediante progetti finalizzati, per
promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitat;
c) determina il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscritti all'ATC, sono realizzate in territori delimitati riferibili a zone con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche ed alle aree di cui all’articolo 23;
d) svolge i compiti relativi alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
e) attua, nel rispetto di quanto disposto dalle norme generali, le misure per la gestione in sicurezza e la valorizzazione delle carni dei capi di ungulati cacciati e abbattuti;
f) predispone programmi di miglioramento ambientale comprendenti coltivazioni per l’alimentazione della fauna selvatica, il ripristino di zone umide e fossati, la differenziazione delle colture, l’impianto di siepi, cespugli e alberature, l’adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché l’attuazione di ogni altro intervento rivolto all’incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;
g) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio regionale e può richiedere modifiche e integrazioni al piano stesso;
h) determina ed eroga, secondo le indicazioni contenute nel piano faunistico venatorio regionale, i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi;
i) organizza forme di collaborazione dei cacciatori per il raggiungimento delle finalità programmate;
j) propone alla Regione l’istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio;
k) realizza le convenzioni per la vigilanza venatoria di cui all’articolo 53;
l) esercita ogni altra attività di gestione del territorio a fini faunistici e di organizzazione del prelievo venatorio funzionale al perseguimento degli obiettivi programmati.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce direttive per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. Per realizzare quanto previsto al comma 1, lettera f), l’ATC, anche in applicazione dell’
Sito esternoarticolo 15, comma 1, della l. 157/1992
si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
”.
Art. 20
Controllo sostitutivo. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 13 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 13 Controllo sostitutivo
1. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività di cui agli articoli 11 quinquies, 12 e 13 ter, comma 4 bis, il Presidente della Giunta regionale diffida il comitato di gestione a provvedere entro sessanta giorni. Qualora il comitato di gestione non adempia entro il termine previsto, la Regione provvede ai sensi della
legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53
(Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
”.
Art. 21
Indice di densità venatoria. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 3/1994
1. Al comma 1 dell’articolo 13 bis della l.r. 3/1994 dopo le parole: “
per ciascun ATC,
” sono inserite le seguenti: “
a livello di sottoambito
”.
Art. 22
Accesso agli ATC. Modifiche all’articolo 13 ter della l.r. 3/1994
1. Al comma 4 bis dell’articolo 13 ter della l.r. 3/1994 dopo le parole: “
dei compiti della polizia provinciale
” sono inserite le seguenti: “
in materia faunistico-venatoria
”.
Art. 23
Zone di protezione. Sostituzione all’articolo 14 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 14 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 14 Zone di protezione
1. La struttura regionale competente, nel rispetto del piano faunistico-venatorio regionale e con le modalità stabilite nel regolamento regionale, istituisce zone di protezione lungo le rotte di
migrazione dell'avifauna segnalate dall’ISPRA.
2. La Regione, nelle zone di protezione, interviene per il ripristino e la salvaguardia degli ecosistemi.
3. I confini delle zone di protezione sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26, recanti la scritta “Zone di protezione - Divieto di caccia.
”.
Art. 24
Oasi di protezione. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 15 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 15 Oasi di protezione
1. Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.
2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l’insediamento e l’irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie.
3. Per l’istituzione delle oasi di protezione viene adottato un decreto del dirigente della struttura regionale competente che ne determina il perimetro. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, sul sito istituzionale della Regione e dei comuni territorialmente interessati e comunicato alle aziende agricole presenti nell’area da vincolare.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, i proprietari o conduttori di fondi possono presentare, anche con modalità telematiche, opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali.
5. Qualora le opposizioni presentate siano superiori al 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, l’oasi di protezione non può essere istituita.
6. Le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, si applicano anche in caso di modifica del perimetro delle aree da vincolare.
7. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la struttura regionale competente può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle oasi di protezione, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati.
8. Per la gestione delle oasi di protezione la Regione si avvale degli ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole. La priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nell’oasi. Nel caso in cui le oasi ricadano in zone di terreno demaniale la gestione avviene d’intesa con l’ente gestore.
9. Nelle oasi di protezione è vietata l’attività venatoria e ogni forma di disturbo o di nocumento alla fauna selvatica.
10. Le oasi sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scritta "Oasi di protezione - divieto di caccia". Nella segnaletica posta sulle principali vie o punti di accesso all’oasi sono altresì indicate le attività vietate o limitate.
”.
Art. 25
Zone di ripopolamento e cattura. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 16 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 16 Zone di ripopolamento e cattura
1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione e il suo irradiamento sul territorio, in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.
2. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalla struttura regionale competente in attuazione del piano faunistico venatorio regionale, con le modalità di cui all’articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6 su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non suscettibili di comportare gravi danni alle produzioni agricole.
3. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la struttura regionale competente può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di ripopolamento e cattura, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati.
4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata agli ATC che utilizzano in via prioritaria forme associate dei conduttori dei fondi rustici inclusi per le necessarie attività gestionali. In assenza di tali forme associate l’ATC costituisce, per ogni zona di ripopolamento e cattura, una commissione di verifica e controllo composta in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione per lo svolgimento delle necessarie attività gestionali.
5. I confini delle zone di ripopolamento e cattura sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scritta “Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia.
”.
Art. 26
Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 17 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 17 Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l’immissione in altri territori ai fini del ripopolamento.
2. I centri pubblici sono istituiti, in attuazione del piano faunistico-venatorio, dalla struttura regionale competente su terreni di cui siano proprietari o conduttori lo Stato o gli enti territoriali. La gestione è affidata agli enti stessi.
3. I centri pubblici sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scritta “Centro pubblico di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia
”.”.
Art. 27
Zone di rispetto venatorio. Sostituzione all’articolo 17 bis della l.r. 3/1994
1. L’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 17 bis Zone di rispetto venatorio
1. La struttura regionale competente, su proposta degli ATC, può istituire zone di rispetto venatorio per l’attuazione dei programmi di miglioramento ambientale di cui all’articolo 12,
comma 1, lettera f).
2. Nelle zone di rispetto venatorio può essere autorizzata la caccia agli ungulati.
3. Le superfici interessate dalle zone di rispetto venatorio sono escluse dalla quota di territorio di cui all’articolo 6, comma 5, nel caso abbiano durata inferiore a quella del piano faunistico venatorio regionale e siano di superficie inferiore a 150 ettari.
4. Le zone di rispetto venatorio sono istituite con le modalità di cui all’articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6, su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non suscettibili di comportare gravi danni alle produzioni agricole.
5. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la struttura regionale competente può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di rispetto venatorio, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati.
6. Per la gestione delle zone di rispetto venatorio l’ATC si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e
associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
7. Le zone di rispetto venatorio sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scritta “Zone di rispetto venatorio - divieto di caccia”. Nella segnaletica posta sulle principali vie o punti di accesso all’oasi sono altresì indicate le attività vietate o limitate.
”.
Art. 28
Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 3/1994
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 3/1994 le parole “
alla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 3/1994 le parole “
La provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
La struttura regionale competente
”.
3. Al comma 2 bis dell’articolo 18 della l.r. 3/1994 le parole “d
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla struttura regionale competente
”.
4. Il comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
6. La Regione ha diritto di prelazione sull’acquisto di fauna selvatica prodotta nei centri privati. A tal fine la struttura regionale competente, entro il mese di novembre di ogni anno, comunica ai centri privati il proprio fabbisogno.
”.
Art. 29
Revoca dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 3/1994
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 19 della 3/1994 la parola “
Provincia
” è sostituita dalle seguenti “
struttura regionale competente
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 3/1994 le parole: “
La provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
La struttura regionale competente
”.
Art. 30
Aziende faunistico-venatorie. Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 20 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 20 Aziende faunistico-venatorie
1. Le aziende faunistico-venatorie sono finalizzate al mantenimento, all’organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, all’incremento della fauna selvatica e all’irradiamento nel territorio circostante. Le aziende faunistico-venatorie hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche e sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica.
2. Le aziende faunistico-venatorie sono istituite con riferimento alla fauna acquatica nelle zone umide e vallive, nonché alla tipica fauna regionale appartenente alle specie coturnice, lepre, pernice rossa, starna e fagiano.
3. La struttura regionale competente autorizza, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatorio e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale, l’istituzione di aziende faunistico-venatorie su richiesta dei soggetti interessati, previa presentazione di programmi di conservazione e di ripristino ambientale.
4. Le aziende faunistico-venatorie non possono essere confinanti e fra loro deve intercorrere la distanza di almeno metri 500. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti.
5. La superficie minima per il rilascio dell’autorizzazione di azienda faunistico-venatoria è di 400 ettari accorpati. Per una migliore perimetrazione delle aziende faunistico-venatorie, è possibile ridurre, fino ad un massimo del 5 per cento, la superficie minima.
6. Le aziende faunistico-venatorie sono delimitate da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti, oltre al nome dell’azienda, la scritta “Azienda faunistico-venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati”.
7. Nelle aziende faunistico-venatorie l'attività venatoria è consentita ai soli soggetti autorizzati nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo piani di assestamento e di prelievo elaborati dalle aziende stesse e approvati dalla struttura regionale competente. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto della presente legge con l'esclusione del limite dell’esercizio in via esclusiva in una delle forme indicate dall’articolo 28, comma 3.
8. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.
9. Nelle aziende faunistico-venatorie la struttura regionale competente può autorizzare, al di fuori del periodo di caccia, il controllo ai sensi dell'articolo 37 nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.
10. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico-venatorie è affidata alle guardie a disposizione dall’azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all’articolo 51.
11. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende faunistico-venatorie.
”.
Art. 31
Aziende agrituristico-venatorie. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 21 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 21 Aziende agrituristico-venatorie
1. Le aziende agrituristico-venatorie sono finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle aree agricole, in particolare di quelle montane e svantaggiate, attraverso l’organizzazione dell’attività venatoria.
2. Nei limiti fissati dal piano faunistico-venatorio e nel rispetto del regolamento, la struttura regionale competente autorizza l’istituzione di aziende agrituristico-venatorie su richiesta dei soggetti interessati previa presentazione di un programma di ripristino ambientale e di un piano economico e di gestione.
3. Non può essere autorizzata la costituzione di aziende agrituristico-venatorie nelle zone umide e vallive.
4. Le aziende agrituristico-venatorie non possono essere confinanti; fra loro deve intercorrere la distanza di almeno 500 metri. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti.
5. La superficie minima per il rilascio dell’autorizzazione di azienda agrituristico-venatoria è di 100 ettari.
6. Le aziende agrituristico-venatorie sono delimitate da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti, oltre al nome dell’azienda, la scritta “Azienda agrituristico-venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati”.
7. Nelle aziende agrituristico-venatorie è consentito per tutta la stagione venatoria, ad eccezione dei giorni di martedì e di venerdì, l’abbattimento di fauna selvatica di allevamento con l’esclusione dei limiti dell’esercizio in via esclusiva in una delle forme indicate dall’articolo 28, comma 3.
8. Le immissioni di fauna selvatica sono effettuate a discrezione del titolare in tutti i periodi dell’anno. Le specie ungulate devono essere immesse in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali.
9. La struttura regionale competente può approvare piani di prelievo degli ungulati, delle specie predatrici e opportuniste da attuare nel corso della stagione venatoria. La struttura regionale
competente può autorizzare il controllo ai sensi dell'articolo 37, nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.
10. La vigilanza venatoria nelle aziende agrituristico-venatorie è affidata alle guardie a disposizione dall’azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all’articolo 51.
11. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende agrituristico-venatorie.
”.
Art. 32
Revoca di azienda faunistico-venatoria e di azienda agrituristico-venatoria. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 3/1994
1. Il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
1. L’autorizzazione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agrituristico-venatoria è revocata quando non siano rispettate le disposizioni di legge o quelle del provvedimento di autorizzazione. In luogo del provvedimento di revoca della autorizzazione, la struttura regionale competente, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può sospendere per un periodo, fino a due mesi, l’attività venatoria.
Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 3/1994 le parole: “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”.
Art. 33
Aree contigue a parchi naturali e regionali. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 3/1994
1. Al comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 3/1994 le parole: “
Le province
” sono sostituite dalle seguenti: “
La struttura regionale competente
” e la parola “
stabiliscono
” è sostituita dalla seguente: “
stabilisce
”.
Art. 34
Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 3/1994
1. Il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
1. La struttura regionale competente, sentiti i comuni interessati, autorizza le aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani, individuate nel piano faunistico venatorio, e ne affida la gestione prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, ovvero a imprenditori agricoli, singoli o associati, che ne facciano richiesta. Le aree di addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di autorizzazione di azienda agrituristico-venatoria devono ricadere all’interno dell’azienda stessa.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 le parole: “
La provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
La struttura regionale competente
”.
3. Al comma 5 bis dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 le parole: “
La provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
La struttura regionale competente
”.
Art. 35
Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 3/1994
1. Al comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: “
alla provincia nel cui territorio ricadono
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: “
le province possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente può
”.
3. Al comma 5 dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente
”.
4. Il comma 7 dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
7. Il conduttore o il proprietario che intende vietare la caccia nel proprio fondo rustico presenta alla
struttura regionale competente richiesta motivata entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio o delle eventuali modifiche.
”.
5. Al comma 8 dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: “
il Presidente della Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”.
6. Al comma 9 dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: “
La Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione
”.
Art. 36
Specie oggetto di tutela. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 3/1994
1. Il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione di quelle individuate dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015 (Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell’
Sito esternoarticolo 2, comma 2-bis , della legge n. 157/1992
), la gestione è finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall’articolo 37
.”.
Art. 37
Esercizio della caccia. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 3/1994
1. Il comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4. L’opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1° novembre il cacciatore non fa pervenire alla Regione richiesta di modifica che ha comunque valore ad iniziare dalla successiva stagione venatoria. La mancata presentazione da parte del cacciatore della opzione sulla forma di caccia comporta come scelta quella prevista al comma 3, lettera c).
".
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
4 bis. Il cacciatore fuori dai termini di cui al comma 4, può richiedere alla Regione di modificare l’opzione sulla forma di caccia prescelta solo per fatti gravi intervenuti che giustifichino il cambiamento. In tal caso, se l’autorizzazione viene concessa successivamente alla stampa oppure alla consegna del tesserino venatorio, il cacciatore è tenuto a provvedere presso il comune di residenza alle operazioni di modifica delle indicazioni relative alla forma di caccia e a comunicare all’ATC o agli ATC interessati la sua nuova posizione venatoria.
”.
3. Al comma 9 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 le parole: “
Con il tesserino il cacciatore riceve copia del calendario venatorio provinciale.
” sono soppresse.
4. Al comma 10 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 le parole: “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla Regione
”.
5. Il comma 11 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
11. Il calendario venatorio deve indicare le zone dove l’attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l’esercizio venatorio non è consentito. Tali indicazioni possono essere sostituite da elenchi o cartografie inserite nel sito web della Regione.
”.
Art. 38
Gestione faunistico venatoria degli ungulati. Modifiche all’articolo 28 bis della l.r. 3/1994
1. Al comma 1 dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 la parola: “
provinciale
” è sostituita dalla seguente: “
regionale
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
2. La Giunta regionale determina le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le
organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densità di cui al comma 1, la densità regionale è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni 100 ettari.
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 le parole: “
le province adottano
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Giunta regionale adotta
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 le parole: “
le province adottano
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Giunta regionale adotta
” e le parole: “
le province predispongono
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Giunta regionale predispone
”.
5. Al comma 5 dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 le parole: “
le province adottano
” sono sostituite dalle seguenti: “l
a Giunta regionale adotta
”.
6. Al comma 6 dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 le parole: “l.r. 49/1995 ” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 30/2015 ” e le parole: “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “l
a Giunta regionale
”.
7. Al comma 7 dell'articolo 28 bis le parole:
“le province approvano e realizzano piani straordinari di gestione dandone comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale
” sono sostituite dalle seguenti: "
la Giunta regionale approva e realizza piani straordinari di gestione
".
9. Il comma 9 dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
9. Con regolamento regionale sono indicate le modalità per la caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo degli altri ungulati, i criteri per l’abilitazione dei cacciatori all’esercizio della caccia agli ungulati
.”.
10. Dopo il comma 9 dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
9 bis. L’efficacia del presente articolo è sospesa per il triennio successivo all’entrata in vigore
della l.r. 10/2016
.
”.
Art. 39
Indennizzo dei danni causati dagli ungulati. Modifiche all’articolo 28 ter della l.r. 3/1994
1. Al comma 1 dell’articolo 28 ter della l.r. 3/1994 le parole: “
alla
l.r. 49/1995 ” sono sostituite dalle seguenti: “
alla
l.r. 30/2015 ” e le parole: “
dalla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 ter della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
1 bis.L’efficacia del presente articolo è sospesa per il triennio successivo
all’entrata in vigore
della l.r. 10/2016 .”.
Art. 40
Licenza di porto di fucile per uso caccia. Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 29 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 29 Licenza di porto di fucile per uso caccia e altre abilitazioni
1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni ed è rilasciata dalla competente autorità in conformità alle leggi di pubblica sicurezza tramite apposita concessione dopo il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di esame pubblico da sostenere di fronte ad una commissione nominata dalla Regione.
2. La composizione, l’articolazione territoriale e le regole per il funzionamento delle commissioni d’esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per sostenere l’esame il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.
4. L’abilitazione all’esercizio venatorio è necessaria oltre che per il primo rilascio della licenza,
anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l’esercizio della caccia mediante l’uso dell’arco e del falco.
6. Il regolamento regionale indica i contenuti e le modalità di svolgimento dell’esame per l'abilitazione all’esercizio venatorio e degli altri esami di abilitazione previsti dalla presente legge.
7. Gli esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio, alla caccia di selezione e alle altre abilitazioni venatorie sono svolti almeno una volta l’anno.
”.
Art. 41
Mezzi di caccia consentiti. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 31 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
6 bis. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce durante l’esercizio dell’attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale.
”.
Art. 42
Divieti. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 3/1994
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 le parole: “
alla competente provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla Regione
”.
2. Alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 le parole: “
dalla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione
”.
3. Alla lettera u) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 le parole: “
dalle province
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione
”.
4. Alla lettera ff) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 le parole: “
della provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
della Regione
”.
5. Alla lettera mm) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 le pa
role: “della provincia sentito l’I.N.F.S.” sono sostituite dalle seguenti: “
della Regione sentito l’ISPRA”.
nn) il foraggiamento del cinghiale su tutto il territorio regionale salvo i casi strettamente connessi a operazioni di cattura autorizzate. La Giunta regionale, per comprovate
esigenze, può, sentite le organizzazioni agricole, autorizzare foraggiamento dissuasivo.
”.
Art. 43
Divieti speciali di caccia. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 3/1994
1. Il comma 5 dell’articolo 33 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
5. La Giunta regionale, sentiti i comuni interessati o su richiesta degli stessi, può vietare per periodi non superiori ad un anno, l’esercizio venatorio in zone determinate, quando ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica per insufficiente consistenza faunistica, per la salvaguardia dell’ambiente e/o delle produzioni agricole, per la tutela della incolumità delle persone, per sopravvenute particolari condizioni stagionali, climatiche, di malattie ed altre calamità. Le zone in cui è vietato l’esercizio venatorio sono segnalate con tabelle perimetrali conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26.
”.
2. Al comma 9 dell’articolo 33 della l.r. 3/1994 le parole: “
alla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla Regione
”.
Art. 44
Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 3/1994
1. Al comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 3/1994 le parole "
a cura delle province
" sono soppresse.
2. Nel comma 6 dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 le parole: “
Le province autorizzano
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione autorizza
”.
3. Nel comma 6 bis dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 le parole: “legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio)
sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio)
”.
4. Nel comma 6 quater dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 le parole: “
e non rientranti pertanto nelle fattispecie previste dall’
articolo 80 della l.r. 1/2005 ” sono soppresse.
5. Il comma 7 dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
"
7.La cattura di uccelli da richiamo per la cessione ai cacciatori richiedenti è disciplinata dal regolamento regionale. La Regione assegna i richiami catturati negli impianti ai cacciatori che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità stabilite nel regolamento.
”.
Art. 45
Cattura di fauna selvatica a scopo scientifico. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 3/1994
1. Al comma 1 dell'articolo 36 le parole: “
dell'I.N.F.S.
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell'ISPRA
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 36 le parole: “
dell'I.N.F.S.
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell'ISPRA
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 36 della l.r. 3/1994 le parole: “
all'I.N.F.S
.” sono sostituite dalle seguenti: “
all'ISPRA
” e le parole: “
all’Ufficio Caccia della Provincia di residenza che provvedere
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente che provvede
”.
Art. 46
Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della dir. 79/409/CEE. Modifiche all'articolo 37 bis della l.r. 3/1994
1. Nella rubrica dell'articolo 37 bis della l.r. 3/1994 le parole: "
della dir. 79/409/CCE
" sono sostituite dalle seguenti: "
della dir. 2009/147/CE
".
2. Il comma 1 dell'articolo 37 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
"
1. Nel corso della stagione venatoria le deroghe di cui all’articolo 9 della dir. 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono consentite, nel rispetto dei
principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della dir. 2009/147/CE, esclusivamente per le ragioni indicate all'articolo 9, comma 1, della dir. 2009/147/CE, in conformità all’
Sito esternoarticolo 19 bis della l. 157/1992
.
".
3. Al comma 2 dell'articolo 37 bis della l.r. 3/1994 le parole: “
della dir. 79/409/CEE
” sono sostituite dalle seguenti: “
della dir. 2009/147/CE
”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 37 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
2 bis. Le autorizzazioni per il prelievo dello storno (Sturnus vulgaris) con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e circostanze di luogo, consentono l’esercizio dell’attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali.
”.
Art. 47
Procedure per l’attuazione delle deroghe di cui all’articolo 9 della dir. 79/409/CEE. Modifiche all'articolo 37 ter della l.r. 3/1994
1. Nella rubrica dell'articolo 37 ter della l.r. 3/1994 le parole: "
della dir. 79/409/CEE
" sono sostituite dalle seguenti: "
della dir. 2009/147/CE
".
Art. 48
Procedure specifiche per l’attuazione delle deroghe di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 79/409/CEE. Sostituzione dell’articolo 37 quater della l.r. 3/1994
1. L’articolo 37 quater della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 37 quater
Procedure specifiche per l’attuazione delle deroghe
di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 2009/147/CE
1. La Giunta regionale adotta le deliberazioni per il prelievo in deroga per perseguire le finalità specificate all’articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 2009/147/CE.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 devono essere specificate:
a) le colture danneggiate da ogni singola specie e l’importo dei danni accertati l’anno precedente;
b) la localizzazione dei danni;
c) il periodo di concentrazione dei medesimi;
d) l’esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione e controllo.
”.
Art. 49
Condizioni e limitazioni per l’attuazione delle deroghe di cui all’articolo 9 della dir. 79/409/CEE. Modifiche all'articolo 37 quinquies della l.r. 3/1994
1. Nella rubrica dell'articolo 37 quinquies della l.r. 3/1994 le parole “
della dir. 79/409/CCE
” sono sostituite dalle seguenti: “
della dir. 2009/147/CE
”.
Art. 50
Soccorso di fauna selvatica in difficoltà. Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 38 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 38 Soccorso di fauna selvatica in difficoltà
1. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione o al comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento. La Regione provvede al ricovero della suddetta fauna selvatica presso centri specializzati di recupero
o servizi veterinari e provvede alla successiva liberazione, una volta accertata la completa guarigione. La struttura regionale competente può stipulare apposite convenzioni con centri specializzati per il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, anche al fine di favorirne il funzionamento per gli scopi di cui al presente articolo.
2. Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata comunicazione al comune entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento.
3. Per motivi di protezione della fauna selvatica minacciata da operazioni colturali, gli enti pubblici richiedono l’intervento del personale di vigilanza venatoria per attuare i provvedimenti ritenuti opportuni.
”.
Art. 51
Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 3/1994
1. Il comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
1. La Regione autorizza gli allevamenti di fauna selvatica in stato di cattività, a scopo di ripopolamento, la cui attività è disciplinata con apposito regolamento regionale tenuto conto dei criteri formulati da ISPRA.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 39 della l.r. 3/1994 le parole: “
alla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla Regione
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 3/1994 le parole: “
e le Province possono
” sono sostituite dalla seguente: “
può
”.
Art. 52
Allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l’utilizzazione come richiami vivi. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 3/1994
1. Al comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 3/1994 le parole: “
dalla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione
”.
Art. 53
Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari. Modifiche all’articolo 41 della l.r. 3/1994
1. Il comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
3. La costituzione degli allevamenti a fini alimentari è autorizzata dalla struttura regionale competente. Qualora l'allevamento sia esercitato dal titolare di una impresa agricola, questo è tenuto a darne semplice comunicazione alla Regione.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 41 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4. Il titolare dell'allevamento è tenuto a riportare su apposito registro a pagine numerate il movimento dei capi
.”
3. Al comma 6 dell’articolo 41 della l.r. 3/1994 le parole: “
dalla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla struttura regionale competente
”.
4. Il comma 9 dell’articolo 41 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
9. La struttura regionale competente può autorizzare persone, nominativamente indicate dal titolare dell'allevamento, all’abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili. L’abbattimento deve essere eseguito alla presenza del personale di vigilanza.
”.
Art. 54
Vigilanza venatoria. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 3/1994
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 3/1994 le parole: “
delle comunità montane
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle unioni dei comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della
legge regionale 26 giugno 2008, n. 37
(Riordino delle Comunità
montane) e della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
(Norme sul sistema delle autonomie locali).
”.
2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 3/1994 le parole: “legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7
(Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale)
” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 30/2015 ”.
3. Il comma 4 dell’articolo 51 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4. La Regione coordina l'attività delle guardie volontarie di cui al comma 1, lettera f).
”.
Art. 55
Guardie venatorie volontarie. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 3/1994
1. Al comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 3/1994 le parole: “dalla Provincia nel cui ambito territoriale i volontari intendono svolgere le funzioni di vigilanza” sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura regionale competente”.
2. Il comma 3 dell’articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
3. L’esame di idoneità concerne le materie previste per l’esame di abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 29, nonché le nozioni di diritto amministrativo e penale necessarie per l’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da sei esperti nelle materie di cui al comma 3, dei quali uno designato dalle associazioni venatorie, uno dalle associazioni di protezione ambientale e uno designato dalle associazioni agricole.
”.
4. Il comma 5 dell’articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
5. Per la preparazione all’esame di idoneità la Regione può istituire appositi corsi nonché corsi di aggiornamento, aventi ad oggetto le materie di cui al comma 3
.”.
5. Il comma 6 dell’articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
6. I corsi di cui al comma 5 possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui all’articolo 51, comma 1, lettera f), previo nulla osta della Regione.
”.
6. Il comma 8 dell’articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio di guardia giurata volontaria.
”.
Art. 56
Convenzioni. Sostituzione dell’articolo 53 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 53 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 53 Convenzioni
1. Gli ATC, al fine di assicurare sul territorio di propria competenza un adeguato livello di vigilanza, possono stipulare con le associazioni di cui all’articolo 51, comma 1, lettera f), apposite convenzioni che devono prevedere:
a) l’indicazione nominativa dei volontari da adibire alle funzioni di vigilanza;
b) l’impegno per l’associazione alla copertura assicurativa degli stessi, che deve concernere tutti i rischi che potrebbero derivare ai medesimi e ai terzi a causa e in occasione dell’attività svolta;
c) le modalità di verifica della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi;
d) le modalità di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività;
e) la durata della convenzione, con la possibilità per l’ATC di recedere dall’accordo in ogni momento e la decadenza automatica in caso di mancanza della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi.
2. Nella stipula delle convenzioni di cui al comma 1, è garantita a tutte le associazioni richiedenti una quota di partecipazione proporzionale al numero delle guardie disponibili per ogni associazione.
3. Copia delle convenzioni viene inviata alla Regione ai fini del coordinamento delle attività previsto all’articolo 51, comma 4.
”.
Art. 57
Poteri di vigilanza venatoria. Modifiche all’articolo 54 della l.r. 3/1994
1. Il comma 3 dell’articolo 54 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla Regione la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la Regione provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l’infrazione ove si accerti successivamente che l’illecito non sussiste; nell’ipotesi di illecito riconosciuto, l’importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione per essere destinato a finalità faunistiche-venatorie.
”.
Art. 58
Poteri di vigilanza venatoria: accertamento e contestazioni. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 3/1994
1. Al comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 3/1994 le parole: “
Provincia competente
” sono sostituite dalla seguente: “
Regione
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 55 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
2 bis. I verbali di accertamento e contestazione sono trasmessi immediatamente alla Regione la
quale provvede, quando necessario, alla notificazione dei medesimi.
”.
Art. 59
Competenza delle Province. Abrogazione dell’articolo 56 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 56 della l.r. 3/1994 è abrogato.
Art. 60
Sanzioni penali. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 3/1994
1. Al comma 3 dell’articolo 57 della l.r. 3/1994 la parola: “
Provincia
” è sostituita dalla seguente: “
Regione
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 57 della l.r. 3/1994 le parole: “
alle Province
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla Regione
”.
Art. 61
Violazioni amministrative – Sanzioni pecuniarie. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 3/1994
1. Alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 3/1994 le parole: “r
egolamenti provinciali
” sono sostituite dalle seguenti: “
regolamenti regionali
”.
2. Alla lettera r) del comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 3/1994 la parola: “
provinciale
” è sostituita dalla seguente: “
regionale
”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
1 bis. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le
disposizioni
Sito esternodella legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) e della
legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
”.
Art. 62
Sanzioni principali non pecuniarie. Modifiche all’articolo 59 della l.r. 3/1994
1. Al comma 3 dell’articolo 59 della l.r. 3/1994 le parole: “
la Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Regione
”.
Art. 63
Confisca. Modifiche all’articolo 60 della l.r. 3/1994
1. Al comma 3 dell’articolo 60 della l.r. 3/1994 le parole: “
la Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Regione
”.
Art. 64
Annotazione delle infrazioni. Modifiche all’articolo 61 della l.r. 3/1994
1. Al comma 4 dell’articolo 61 della l.r. 3/1994 le parole: “
della Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
della Regione
”.
Art. 65
Obbligo di ripristino. Modifiche all’articolo 62 della l.r. 3/1994
1. Al comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 3/1994 le parole: “
dalla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 62 della l.r. 3/1994 le parole: “
alla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla Regione
”.
Art. 66
Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 63 della l.r. 3/1994
1. Il comma 2 dell’articolo 63 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
2. Su richiesta del concessionario la struttura regionale competente può autorizzare la trasformazione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agrituristico-venatorie e viceversa, fermi restando i limiti minimi di superficie previsti per ciascuna tipologia di istituto.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 63 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
3. Le distanze di cui all’articolo 20, comma 4 e all’articolo 21, comma 4, non si applicano nel caso
di aziende faunistico-venatorie o agrituristico-venatorie già costituite all’entrata in vigore della presente legge, o nel caso che queste si dividano in più autorizzazioni. Qualora si proceda al frazionamento di una azienda faunistico-venatoria con variazione del tipo di azienda in agrituristico-venatoria l’onere del rispetto della distanza di almeno 500 metri è a carico dell’azienda agrituristico-venatoria. La Giunta regionale, valutate le specifiche esigenze, può derogare dal rispetto di tale distanza; in tal caso le strutture derivate dovranno comunque prevedere lungo i confini coincidenti una fascia, segnalata, di 100 metri a carico di ciascuna struttura dove l’attività venatoria è vietata.
”.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione)
Art. 67
Esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 3/1995
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione) le parole: “
alla provincia competente per territorio
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
Art. 68
Limiti allo svolgimento dell’attività – Autorizzazione per il trattamento di alcune specie. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 3/1995
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 3/1995 le parole: “
dalla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione
”.
Art. 69
Adempimenti amministrativi per il trattamento di esemplari sottoposti ad autorizzazione. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 3/1995
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 3/1995 le parole: “
dalla Giunta regionale e vidimato dalla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
e vidimato dalla Regione
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 3/1995 le parole: “
alla provincia
” sono soppresse.
3. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 3/1995 le parole: “
alla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 3/1995 è sostituito dal seguente:
3. Entro trenta giorni, la competente struttura della Giunta regionale, dopo aver effettuato, se necessario, ulteriori accertamenti, rilascia l’autorizzazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l’autorizzazione si intende comunque rilasciata. In caso di diniego dell’autorizzazione la competente struttura della Giunta regionale provvede alla conservazione e destinazione d’uso a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla loro distruzione.
”.
Art. 70
Sanzioni e vigilanza. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 3/1995
Art. 71
Norma finale. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 3/1995
1. All’articolo 10 della l.r. 3/1995 le parole: “
dalla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione
”.
CAPO III
Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").
Art. 72
Modalità e forme di caccia. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2002
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), le parole: “
Le Province possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Giunta regionale può
” e, nel secondo periodo, le parole: “
La Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Giunta regionale
”.
2. Il comma 7 bis dell’articolo 3 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
7 bis. Nel calendario venatorio può essere previsto che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca.
”.
Art. 73
Carniere giornaliero. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/2002
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 20/2002 le parole: “
dalla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla struttura regionale competente
”.
Art. 74
Tesserino venatorio. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 20/2002
1. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato. Il termine per la riconsegna è stabilito nel calendario venatorio regionale.
”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 20/2002 è aggiunto il seguente:
4 bis. Il tesserino venatorio cartaceo può essere sostituito con un tesserino digitale su supporto informatizzato, nel rispetto di disposizioni tecniche definite dalla Giunta regionale.
”.
Art. 75
Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi. Modifiche all’articolo 6 bis della l.r. 20/2002
1. Nella rubrica dell’articolo 6 bis della l.r. 20/2002 la parola “
provinciale
” è soppressa.
2. Al comma 1 dell’articolo 6 bis le parole “le province rilasciano” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione rilascia
”.
Art. 76
Periodi di caccia e specie cacciabili. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2002
1. Al comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 20/2002 le parole: “
nei propri piani faunistico venatori, le Province approvano,
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva,
”.
Art. 77
Deroghe. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2002
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 20/2002 le parole: “
sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle province
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel rispetto del piano faunistico venatorio” e nel secondo periodo le parole:
“,
su richiesta delle province
,” sono soppresse.
2. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 20/2002 le parole: “
dalle province
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla struttura regionale competente
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 20/2002 le parole: “
Le province possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione può
”.
4. Al comma 4 bis dell’articolo 8 della l.r. 20/2002 le parole: “
Le province adottano
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione adotta
”.
CAPO IV
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)
Art. 78
Acque interne. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/2005
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) le parole: “
Le province, in accordo con l'autorità competente in materia di demanio marittimo, possono
” sono sostituite dalle seguenti:
“La Regione, in accordo con l'autorità competente in materia di demanio marittimo, può
”.
Art. 79
Competenze della Regione. Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 7/2005
1. L’articolo 3 della l.r. 7/2005 è abrogato.
Art. 80
Consulta ittica regionale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 7/2005
b) alle iniziative di pianificazione ittiofaunistica regionale;
c) agli argomenti proposti dal presidente.
”.
Art. 81
Competenze delle province. Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 7/2005 .
1. L’articolo 5 della l.r. 7/2005 è abrogato.
Art. 82
Diritti esclusivi di pesca. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 7/2005
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 6 della l.r. 7/2005 sono abrogati.
2. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 7/2005 le parole: “
Le province possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione può
”.
3. Al comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 7/2005 le parole: “
provincia competente
” sono sostituite dalle seguenti: “
competente struttura della Giunta regionale
”.
4. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 7/2005 le parole: “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla Regione
”.
Art. 83
Concessione di acque per la piscicoltura. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 7/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 7/2005 le parole: “
Il piano provinciale di cui all’articolo 9
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il piano regionale della pesca nelle acque interne di cui all’articolo 8
”.
Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 7/2005 le parole: “
dalla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla competente struttura della Giunta regionale
”.
Art. 84
Programmazione e gestione degli interventi. Sostituzione della rubrica del capo II della l.r. 7/2005
1. La rubrica del capo II della l.r. 7/2005 è sostituita dalla seguente: “
Pianificazione e programmazione degli interventi
Art. 85
Piano regionale per la pesca nelle acque interne. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 7/2005
1. L’articolo 8 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 8 Piano regionale per la pesca nelle acque interne
1. Tutte le acque interne al territorio della Regione sono soggette a pianificazione.
2. Il piano regionale per la pesca nelle acque interne indica in particolare:
a) la suddivisione in zone ittiche dei corpi idrici;
b) i criteri per la realizzazione degli istituti previsti dal regolamento;
c) la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, relativamente a tempi, modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile;
d) l'individuazione delle specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione;
e) ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della presente legge.
”.
Art. 86
Programmazione degli interventi. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 7/2005
1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 7/2005 è inserito il seguente:
Art. 8 bis Programmazione degli interventi
1. Negli atti della programmazione regionale di cui alla
legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
) sono definiti gli obiettivi generali e le strategie di intervento per il perseguimento degli obiettivi del piano di cui all’articolo 8, comma 2.
”.
Art. 87
Norma transitoria. Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 7/2005
1. Dopo l’articolo 8 bis della l.r. 7/2005 è inserito il seguente:
Art. 8 ter Norma transitoria
1. I piani per la pesca nelle acque interne delle province restano in vigore fino all’approvazione del piano regionale per la pesca nelle acque interne approvato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, come modificato dalla
legge regionale 1 marzo 2016, n. 20
(Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della
l.r. 22/2015
. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005), nelle parti relative alla pianificazione dei corpi idrici.
”.
Art. 88
Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne. Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 7/2005
1. L’articolo 9 della l.r. 7/2005 è abrogato.
Art. 89
Assetto delle acque ai fini della pesca. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 7/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 7/2005 le parole: “
le province aggiornano
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione aggiorna
”.
Art. 90
Impianti per la pesca a pagamento. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 7/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 7/2005 le parole: “
alle province
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 7/2005 le parole: “
Le province dispongono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La competente struttura della Giunta regionale dispone
”.
Art. 91
Retoni. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 7/2005
1. L’articolo 13 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 13 Retoni
1. Sono denominati retoni le bilance con lato della rete superiore a 5 metri.
2. La Giunta regionale, sulla base delle rilevazioni, e tenuto conto dei valori storici e paesaggistici, delle tradizioni e delle consuetudini, nonché della sostenibilità della risorsa, indica i corpi idrici sui quali i retoni possono essere installati.
3. La Giunta regionale determina le modalità di esercizio dei retoni e le loro misure.
4. La struttura regionale competente può stipulare convenzioni che prevedano la possibilità di accesso ai retoni per fini didattici e di osservazione, per visite guidate e per quant'altro possa risultare utile alla diffusione della cultura dell'acqua e alla conoscenza della fauna ittica.
5. Le convenzioni possono prevedere, anche in collaborazione con istituti tecnici e scientifici, forme di monitoraggio della fauna ittica.
6. Dalla data di entrata in vigore della
l.r.20/2016
è vietata l’installazione di nuovi retoni fino al completamento delle operazioni di cui al comma 2.
”.
Art. 92
Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell’ittiofauna. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 7/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 7/2005 le parole: “
Le province possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Giunta regionale può
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
2. La competente struttura della Giunta regionale in materia di difesa del suolo, in caso di interventi che comportino l'interruzione o l'asciutta, anche parziale, del corpo idrico, con il rilascio dell'autorizzazione prescrive obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica, determinati dalla competente struttura in materia di pesca nelle acque interne, sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
4. I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere di interesse pubblico e delle opere private che comportino l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti prevedono la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla Regione una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua. In caso di opere regionali sono previste misure di mitigazione.
”.
Art. 93
Pesca professionale. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 7/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 7/2005 le parole: “
dalle province,
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal piano di cui all’articolo 8,
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 7/2005 le parole: “
provincia di residenza del richiedente
” sono sostituite dalle seguenti: “
competente struttura della Giunta regionale
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 7/2005 le parole: “
Le province iscrivono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La competente struttura della Giunta regionale iscrive
”.
4. Al comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 7/2005 le parole: “
Le province possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Giunta regionale può
”.
5. Il comma 6 dell’articolo 16 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
6. I pescatori professionali forniscono alla competente struttura della Giunta regionale dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, la competente struttura della Giunta regionale, previa diffida a provvedere, può sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili.
”.
6. Al comma 7 dell’articolo 16 della l.r. 7/2005 le parole: “
delle province
” sono soppresse.
Art. 94
Sanzioni. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 7/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 7/2005 le parole:
“alla provincia sul cui territorio è avvenuta l’infrazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla Regione
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 7/2005 le parole: “
alla provincia
” sono soppresse.
Art. 95
Clausola valutativa. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 7/2005
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 7/2005 le parole: “
regionali e provinciali,
” sono soppresse.
3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 7/2005 le parole: “
suddiviso per provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
suddiviso per territorio provinciale
”.
Art. 96
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 7/2005
1. Il comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
2. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definiti negli atti della programmazione regionale in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all'articolo 8 bis.
”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 7/2005 è aggiunto il seguente:
2 bis. Le entrate derivanti da quanto previsto all'articolo 14, comma 4 sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrata n. 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti", Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale.
”.
CAPO V
Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura)
Art. 97
Oggetto della legge e finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 66/2005
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura), le parole: “
le province e
” sono soppresse.
Art. 98
Competenze della Regione. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 2 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 2 Competenze della Regione
1. Salvo quanto indicato all’articolo 3, la Regione esercita le funzioni amministrative previste dalla presente legge.
”.
Art. 99
Competenze degli enti locali. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 3 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 3 Competenze dei comuni
1. I comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di ittiturismo.
”.
Art. 100
Interventi di sostegno per la pesca professionale e l’acquacoltura. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 66/2005
1. Il comma 1 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
1. Gli atti della programmazione regionale individuano gli interventi di incentivazione della pesca professionale, dell'acquacoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17 sexies.
”.
Art. 101
Commissione consultiva regionale della pesca e dell’acquacoltura. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 66/2005
b) un funzionario regionale del competente settore della Giunta regionale;
”.
c) due componenti dei comuni costieri designati da ANCI;
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 66/2005 le parole "
nel PRAF
" sono sostituite dalle seguenti: “
,negli atti della programmazione regionale,
”.
Art. 102
Distretto di pesca e di acquacoltura. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 66/2005
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
3. L’accordo di partenariato di cui al comma 1 assume validità a condizione che ad esso aderiscano i comuni costieri oppure i comuni nel cui territorio sia situato almeno un impianto di acquacoltura e le associazioni di categoria interessate.
”.
Art. 103
Attività del distretto. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 66/2005
f) favorisce la stipula di convenzioni fra i comuni aderenti e i consorzi di pescatori e acquacoltori rappresentativi delle locali imprese di pesca e acquacoltura per l’attuazione di interventi unitariamente proposti dai soggetti aderenti al distretto.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 66/2005 le parole: “
unitariamente dalle province che aderiscono al distretto
” sono soppresse.
Art. 104
Esercizio della pesca. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 66/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 66/2005 le parole: “
dalle province
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla competente struttura della Giunta regionale
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 66/2005 le parole: “
,alle province,
” sono soppresse.
3. Al comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 66/2005 le parole: “
la provincia di residenza del pescator
e” sono sostituite dalle seguenti: “
la competente struttura della Giunta regionale
”.
4. Al comma 5 bis dell’articolo 12 della l.r. 66/2005 le parole: “
per ciascuna provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
e per ogni ambito provinciale,
”.
Art. 105
Registro della pesca professionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 66/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 66/2005 le parole: “
Presso le province costiere è costituito il registro
” sono sostituite dalle seguenti: “
E’ istituito il registro regionale
”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
1 bis. Fino alla costituzione del registro di cui al comma 1 rimangono validi i registri provinciali.
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
3. La competente struttura della Giunta regionale, con periodicità semestrale, provvede a trasmettere i dati del registro al Ministero della Politiche agricole, alimentari e forestali, ai fini del rispetto della normativa europea in materia di registrazione delle navi da pesca.
”.
Art. 106
Esercizio delle attività di pescaturismo. Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 66/2005
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 17 bis della l.r. 66/2005 le parole: “
alla provincia ove si svolge l’attività di pescaturismo
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
Art. 107
Esercizio dell’ittiturismo. Modifiche all’articolo 17 septies della l.r. 66/2005
1. Al comma 3 dell’articolo 17 septies della l.r. 66/2005 le parole: “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
Art. 108
Vigilanza. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 66/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 66/2005 le parole: “
alle province,
” sono sostituite dalle seguenti:
“alla Regione stessa
”.
Art. 109
Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 66/2005
1. Al comma 9 dell’articolo 21 della l.r. 66/2005 le parole: “
provincia competente sulla fascia marina antistante il territorio di competenza
” sono sostituite dalla seguente: “
Regione
”.
Art. 110
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 66/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
1. Gli interventi di cui all'articolo 7 sono definiti, con gli atti della programmazione regionale in coerenza con gli stanziamenti di bilancio
.”.
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 111
Norma transitoria
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento regionale di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), come modificata dalla presente legge.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale modifica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne”).
3. Fino all’approvazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei regolamenti provinciali.
Art. 112
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.