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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16

Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico Sito esternodella legge 22 marzo 1900, n. 195 e Sito esternodella legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);


Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);


Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in particolare la parte III;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 );


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alla legge regionale n. 32/2002 , alla legge regionale n. 67/2003 , alla legge regionale n. 41/2005 , alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014 );


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;


Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;


Considerato quanto segue:


1. La modifica della l.r. 79/2012 si rende necessaria in conseguenza del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di difesa del suolo di cui al punto 2) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 22/2015 ;


2. In particolare, viene meno la necessità di garantire una rappresentanza delle province all’interno dell’Assemblea del consorzio (con conseguente rideterminazione della sua composizione) nonché la necessità di prevedere l’obbligatorio avvalimento dei consorzi di bonifica nell’esercizio delle funzioni oggi trasferite alla Regione, la quale si riserva comunque tale facoltà, previa stipula di convenzione;


3. Al fine di rendere omogenee ed uniformi su tutto il territorio regionale le modalità per l'espletamento delle elezioni degli organi consortili, le suddette modalità sono disciplinate con regolamento, ivi compresa la disciplina delle modalità telematiche di cui all'articolo 10, comma 8; le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono disciplinate con legge;


4. In relazione ai bilanci dei consorzi di bonifica, al fine di garantire uno snellimento delle procedure e al contempo una valutazione degli stessi da parte di organismi certificati, si prevede che le certificazioni avvengano sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale per l'armonizzazione e l'uniforme redazione dei bilanci preventivi e di esercizio e i connessi principi contabili;


5. Al fine di assicurare azioni organiche, nonché la funzionalità operativa e un'adeguata gestione delle attività di bonifica nei territori toscani ricadenti nei comprensori interregionali, sono state previste specifiche ed ulteriori forme di collaborazione tra i consorzi interessati rispetto a quelle già individuate con le intese stipulate tra le regioni interessate;


6. Si rende, altresì, necessario poter conferire, previa stipula di convenzione, la possibilità ai consorzi di operare anche al di fuori del proprio comprensorio di riferimento, in particolare nel comprensorio interregionale, per lo svolgimento di attività che non siano di competenza del consorzio interregionale ma siano necessarie al fine di salvaguardare gli interventi e le attività svolte nel comprensorio del consorzio di bonifica regionale. In tal caso i costi delle suddette attività sono finanziati interamente con le risorse pubbliche;


7. Abrogato. (1)

Punto soppresso con l.r. 28 giugno 2016, n. 40, art. 7.



8. Le altre modifiche alla l.r. 79/2012 sono conseguenti alla istituzione della conferenza per la difesa del suolo di cui all’articolo 4 della l.r. 80/2015 in sostituzione della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui di cui all'articolo 12 sexies della l.r. 91/1998 , abrogata dalla medesima l.r. 80/2015 ;


9. Si è reso necessario apportare modifiche alla l.r. 80/2015 al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio regionale lo svolgimento della manutenzione straordinaria e del pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 nonché delle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria, prevedendo che le stesse siano esercitate direttamente dalla Regione;


10. È necessario garantire l’entrata in vigore urgente della presente legge, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della l.r. 22/2015 ;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto soppresso con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato conl.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.