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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16

Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016

Art. 27
Disposizioni transitorie
1. I presidenti delle province cessano dalla carica di membri dell’assemblea consortile di cui all’articolo 14 della l.r. 79/2012 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1, il Consiglio delle autonomie locali effettua le nomine necessarie ad integrare la nuova composizione dell’assemblea consortile, ferma restando la partecipazione dei sindaci già nominati che decadono con la cessazione del relativo mandato.
3. Fino alla data di cui al comma 2 l'assemblea si considera validamente costituita.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater della l.r. 79/2012 si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I membri dell'assemblea di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, in carica alla data di cui al comma 4, e che da tale data incorressero in una della cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenute, rimangono in carica fino alla scadenza dell’assemblea consortile.

Note del Redattore:

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Punto soppresso con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 7.

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Articolo abrogato conl.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.