Menù di navigazione

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16

Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016

Art. 23
Realizzazione delle opere di competenza del consorzio. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 79/2012
1. Il comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
1. Il consorzio di bonifica provvede alla redazione e all’approvazione dei progetti degli interventi di propria competenza, previa acquisizione dell'omologazione della struttura regionale territorialmente competente.
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 31 della l.r. 79/2012 le parole: “
da parte della struttura regionale competente
” sono soppresse.
4. Il comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
"
4. Ai fini di cui all'
articolo 8 della l.r. 80/2015
e all'articolo 32, comma 5, della presente legge, il consorzio di bonifica trasmette alla struttura regionale territorialmente competente la certificazione relativa al collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate dal medesimo.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto soppresso con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato conl.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.