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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16

Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016

Art. 18
Finanziamento delle attività del consorzio di bonifica. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 79/2012
1. Il comma 3 dell’articolo 24 della l.r.79/2012 è sostituito dal seguente:
3. I costi delle attività di cui all’articolo 23, comma 1, lettera d), sono finanziati nella misura massima del 25 per cento con il contributo consortile e, per la restante parte, con le risorse
pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
4. I costi derivanti dalle attività di cui all'
articolo 2, comma 2, della l.r. 80/2015
, sono
finanziati interamente con le risorse del bilancio regionale, fatta eccezione per le attività di cui al comma 4 bis.
”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
4 bis. I costi derivanti dallo svolgimento, previa stipula di convenzione, delle attività di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera f bis), della l.r. 80/2015
e delle attività di pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e),
e sulle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria di cui alla lettera g), del medesimo articolo, sono finanziati nella misura massima del 30 per cento con il contributo consortile e per la restante parte con le risorse pubbliche.
”.
4. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 24 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
4 ter. I costi delle attività di cui all’articolo 23, comma 2, sono finanziati interamente con le risorse pubbliche.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto soppresso con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato conl.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.