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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16

Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016

Art. 15
Gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio di bonifica e controllo di gestione. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 79/2012
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
1. L'assemblea consortile approva il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio, nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
2. L’assemblea consortile approva:
a) il bilancio preventivo economico entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 79/2012 , è inserito il seguente:
2 bis. I bilanci del consorzio di bonifica sono certificati da società di revisione iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
”.
4. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 20 della l.r. 79/2012 , è inserito il seguente:
2 ter. Ai fini di cui al comma 2 bis le società di revisione certificano il rispetto delle direttive di cui al comma 1, anche tenendo conto e in coerenza con i principi contabili dell’Organismo italiano di contabilità di cui all’
Sito esternoarticolo 9 bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
(Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali)
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto soppresso con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato conl.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.