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Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10

Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 . (1)

Regolamento regionale 5 settembre 2017, n. 48/R.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 12 febbraio 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);


Visto l’Sito esternoarticolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 2 dicembre 2005, n. 248 ;


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Considerato quanto segue:


1. Al fine di garantire sia la conservazione delle specie autoctone nelle aree ad esse vocate, sia la conservazione delle attività antropiche e dei valori ambientali tipici del paesaggio rurale regionale, nelle altre aree, è necessario intervenire per assicurare che la presenza delle specie ungulate sia proporzionata alle diverse caratteristiche e condizioni del territorio regionale;


2. Al fine del ripristino, raggiungimento e mantenimento di densità sostenibili degli ungulati in Toscana, rispetto all'impatto che queste specie producono sulle colture agricole, sui boschi, sull'ambiente, sulle altre specie e sulle attività antropiche, è necessario disciplinare una gestione straordinaria degli ungulati da realizzare nell’arco di un triennio e sospendere durante tale periodo le disposizioni regionali di gestione degli ungulati, attualmente vigenti;


3. Per realizzare la gestione straordinaria degli ungulati è necessario prevedere una revisione delle aree vocate e non vocate da attuare con un piano stralcio del piano faunistico-venatorio regionale;


4. Al fine di garantire l’efficacia degli interventi di gestione straordinaria è necessario prevedere la predisposizione di specifici piani;


5. Al fine di coordinare le disposizioni relative alla gestione straordinaria degli ungulati con il quadro normativo regionale vigente, è necessario modificare la l.r. 3/1994 ;


6. Al fine di agevolare il recupero degli animali abbattuti in zone difficilmente accessibili si consente ai comuni di individuare nel proprio territorio percorsi fissi nei quali sia permessa la circolazione fuori strada dei veicoli a motore per lo svolgimento delle attività faunistico-venatorie;


Approva la presente legge

CAPO I
Gestione degli ungulati in Toscana
Art. 1
Oggetto e obiettivi del triennio
1. La presente legge disciplina, per il triennio successivo alla sua entrata in vigore, la gestione straordinaria delle specie cinghiale, capriolo, daino, cervo e muflone, di seguito denominate anche “ungulati”, in Toscana perseguendo i seguenti obiettivi:
a) individuare nel territorio regionale le aree problematiche per una o più specie di ungulati selvatici, denominate in termini gestionali e non biologici come “aree non vocate”, ove la gestione è di tipo non conservativo;
b) individuare nel territorio regionale, per ciascuna delle specie di ungulati selvatici, le “aree vocate”, ove la gestione è di tipo conservativo;
c) realizzare, attraverso adeguate forme di gestione faunistico-venatoria e di controllo, gli obiettivi previsti nelle aree a diversa vocazionalità;
d) monitorare le azioni condotte per valutarne l’efficacia in termini di riduzione dell’impatto di tali specie nei confronti della biodiversità e delle attività antropiche, con particolare riferimento ai danneggiamenti alle colture e alle attività agricole, alle opere destinate all’agricoltura, alle attività selvicolturali e alla viabilità nelle aree non vocate e vocate;
e) favorire la creazione di percorsi di filiera relativi alla gestione delle carni degli ungulati selvatici e la valorizzazione della risorsa.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:
a) aree non vocate: porzioni del territorio regionale caratterizzate dalla presenza diffusa di colture agricole, danneggiate o potenzialmente danneggiabili da una o più specie di ungulati, nelle quali la gestione di tale specie è di tipo non conservativo;
b) aree vocate: porzioni del territorio agro-silvo-pastorale destinate alla gestione conservativa di una o più specie di ungulati, residue rispetto alle aree non vocate;
c) braccata (o battuta): prelievo effettuato sul cinghiale su superfici medio-ampie, attraverso squadre formate da diciotto o più cacciatori iscritti e con l'utilizzo di un numero non limitato di cani;
d) cane limiere: cane utilizzato nel prelievo con la tecnica della “girata”;
e) comprensorio: porzione di territorio quale definita dall’articolo 6 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
f) densità obiettivo: densità di ungulati da raggiungere in una determinata area attraverso la gestione ed il prelievo. Si riferisce temporalmente al termine della stagione venatoria;
g) gestione non conservativa: applicazione dei sistemi di gestione venatoria e di controllo finalizzati alla costante rimozione di una specie selvatica da una determinata area;
h) gestione conservativa: attuazione di procedure di gestione finalizzate al mantenimento nel tempo di una specie selvatica in un determinato territorio;
i) girata: tecnica di prelievo caratterizzata dall'utilizzo di un solo cane (limiere), in genere tenuto a guinzaglio lungo da un cacciatore, e da un ridotto numero di altri cacciatori che si appostano circondando un'area di piccole dimensioni;
j) istituti faunistici pubblici: le zone di protezione, le oasi, le zone di ripopolamento e cattura, le zone di rispetto venatorio, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui, rispettivamente, agli articoli 14, 15, 16, 17 e 17 bis della l.r. 3/1994 . Sono altresì assimilati a tale categoria i fondi chiusi e i fondi sottratti alla caccia programmata di cui all'articolo 25 della l.r. 3/1994 ;
k) istituti faunistici privati: i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie, le aziende agrituristico-venatorie, le aree addestramento cani di cui, rispettivamente, agli articoli 18, 20, 21 e 24 della l.r. 3/1994 ;
l) prelievo in forma singola: prelievo effettuato da uno o più cacciatori fino ad un massimo di tre, anche con l'uso di cani, sia da punto fisso che in movimento;
m) prelievo selettivo a scalare: modalità di prelievo in cui il cacciatore, entro i limiti dei capi per ciascuna specie a lui assegnati, sceglie il capo da abbattere nel rispetto dei quantitativi massimi previsti dal piano di prelievo annuale per ciascuna classe di sesso/età;
n) unità di gestione: area minima entro la quale si attua il piano annuale di gestione ungulati del comprensorio.
Art. 3
Individuazione delle aree vocate e non vocate
1. La Regione approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno stralcio del piano faunistico-venatorio regionale nel quale dispone la revisione dei confini attuali delle aree vocate e non vocate per ciascuna delle specie ungulati di cui all'articolo 1, sentiti gli ambiti territoriali di caccia (ATC), includendo nelle zone non vocate: le aree coltivate soggette a danni documentati nel quinquennio precedente, le aree coltivate potenzialmente danneggiabili anche in presenza di opere di dissuasione, i terreni potenzialmente coltivabili da rimettere a coltura, comprese le frazioni boscate e cespugliate tra loro intercluse, attestandone i confini lungo linee fisiche di facile identificazione. Limitatamente alla specie cinghiale sono incluse tra le zone non vocate le zone di ripopolamento e cattura.
2. Nel piano di cui al comma 1, per le aree vocate è determinata la densità obiettivo per ciascuna specie di ungulati di cui all’articolo 1. Nelle more dell'approvazione del piano, la densità per il cinghiale è fissata in 2,5 soggetti ogni 100 ettari al termine della stagione venatoria.
3. Per svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2, la Regione può avvalersi del Centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici (CIRSeMAF) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
4. Fino all’approvazione del piano stralcio di cui al comma 1, restano valide le previsioni sulle aree vocate e non vocate contenute nei piani faunistici venatori provinciali. A seguito dell'approvazione del piano stralcio di cui al comma 1, i piani faunistici venatori provinciali restano validi sino all'entrata in vigore del nuovo piano faunistico-venatorio regionale per le parti non in contrasto con la presente legge.
Art. 4
Gestione venatoria nelle aree non vocate
1. Per consentire il prelievo selettivo la Giunta regionale, previo parere dell’ISPRA, approva annualmente, con riferimento alle aree non vocate e non soggette a divieto di caccia, un piano di prelievo selettivo “a scalare”.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il piano è approvato in conformità ai seguenti criteri:
a) per le specie capriolo, cervo, daino e muflone, il piano di prelievo è definito assumendo come densità attuale delle popolazioni il 70 per cento di quella media riscontrata nei distretti delle aree vocate confinanti nell’annata precedente. La suddivisione in classi di prelievo del contingente stimato è equivalente a quella media dei medesimi distretti;
b) per la specie cinghiale, il piano di prelievo è calcolato considerando come consistenza delle popolazioni quella derivante dalla media della densità di abbattimento ottenuta nei distretti delle aree vocate confinanti nell’annata precedente.
3. Negli anni successivi al primo anno di applicazione della presente legge il piano annuale tiene conto dei fattori di correzione derivanti dagli indici di prelievo realizzati in attuazione del piano precedente e dalle informazioni censuarie raccolte.
4. La Giunta regionale approva, con deliberazione, previo parere dell’ISPRA, il calendario venatorio annuale, relativo alle aree non vocate e alle specie di cui al comma 2, indicando i periodi e gli orari del prelievo tenendo conto dei periodi in cui si manifestano maggiormente i danni con lo scopo di prevenirli.
5. Il prelievo di cui al comma 1 può essere eseguito con assegnazione “a scalare” esclusivamente da appostamento/punto di tiro e non alla cerca né con utilizzo di cani, salvo quelli utilizzati per il recupero dei capi feriti e a ciò abilitati, mediante arma a canna rigata, di calibro consentito, munita di ottica o mediante arco da almeno 40 libbre di potenza per il prelievo del capriolo e 50 libbre di potenza per le altre specie, nell'orario compreso tra un'ora prima del sorgere del sole e un'ora dopo il tramonto. L’accesso all’appostamento/punto di tiro deve avvenire con arma scarica e in custodia. Gli appostamenti/punti di tiro sono scelti dal cacciatore all'interno del settore di prelievo individuato dall’ATC e dai titolari di istituti privati ciascuno nel territorio di propria competenza. Negli istituti privati il prelievo può essere eseguito anche nella modalità della cerca.
6. Il prelievo venatorio selettivo su ciascuna specie nelle aree non vocate, articolato in distretti, suddivisi in settori di prelievo, aventi superficie equivalente a quella non vocata del sotto-ambito, può essere eseguito da:
a) cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento;
b) proprietari e conduttori dei fondi agricoli iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento;
c) nei territori di propria competenza, i titolari ed ospiti delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento o accompagnati da personale abilitato.
7. Per la specie cinghiale, limitatamente alle aree non vocate cacciabili e ai periodi ed agli orari e giorni indicati specificatamente dal calendario venatorio di cui al comma 4, il prelievo è altresì consentito in forma singola alla cerca o con la tecnica della girata secondo le modalità stabilite da ISPRA per tale fattispecie, da tutti i cacciatori iscritti all’ATC o, negli istituti privati, dai cacciatori autorizzati.
8. Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi di prelievo di cui al presente articolo debbono essere eseguiti da cacciatori che indossino indumenti ad alta visibilità. In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall’articolo 58, comma 1, lettera q), della l.r. 3/1994 .
9. Gli ATC provvedono:
a) ad attuare tutte le attività logistiche ed organizzative necessarie per svolgere l'attività di prelievo, ivi compresa la distribuzione a titolo gratuito dei contrassegni inamovibili e delle schede di prelievo da distribuire per il territorio del comprensorio di competenza nonché il ritiro delle schede di prelievo e la prima elaborazione dei dati;
b) a supportare sotto il profilo economico, organizzativo e logistico le sessioni d’esame di abilitazione alle diverse forme di prelievo;
c) a rendicontare alla Regione, almeno a cadenza mensile, il numero dei cacciatori partecipanti al prelievo, il numero di fascette distribuite e l'esito dei prelievi effettuati;
d) a fornire idonei mezzi di prevenzione ai conduttori professionali e non professionali di fondi agricoli;
e) a dividere il proprio territorio ricadente in area non vocata in settori di prelievo, di cui al comma 6, delle dimensioni massime di 40 ettari.
10. La Giunta regionale provvede, nelle more della suddivisione del territorio di cui al comma 9, lettera e), ad individuare per ciascun ATC le modalità di accesso al prelievo.
Art. 5
Interventi di controllo faunistico
1. La Regione, nel caso di inefficacia dei metodi ecologici dimostrata sulla base di una valutazione tecnica che tiene conto dei danni rilevati o potenziali, anche eventualmente segnalati dai proprietari o conduttori dei fondi, approva, previo parere dell’ISPRA, piani di controllo, ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 , di validità non superiore ai tre anni.
2. Negli interventi di controllo di cui al comma 1, sono comunque ammessi:
a) le armi di cui all’articolo 31 della l.r. 3/1994 ;
b) l’utilizzo di fari e strumenti di intensificazione della luce;
c) l’utilizzo di attrattivi;
d) l'utilizzo delle metodologie di prelievo basate sull’aspetto, la cerca e trappole selettive;
e) solo per la specie cinghiale, la girata;
f) una volta applicati senza successo metodi di prelievo alternativi, solo per la specie cinghiale può essere utilizzata la braccata, in condizioni di tempo e luogo che escludano significativi impatti su altre specie selvatiche.
3. L'utilizzo delle diverse metodologie viene deciso dalla Regione in accordo con gli ATC o con i gestori degli istituti privati ed il soggetto che coordina gli interventi. L'utilizzo delle trappole deve essere privilegiato nelle aree urbane e peri-urbane e nelle aree agricole ove sia ravvisata l’inefficacia degli altri sistemi di controllo.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le operazioni di cattura possono essere affidate, mediante appositi protocolli di gestione, ai proprietari e conduttori dei fondi.
Art. 6
Gestione venatoria nelle aree vocate
1. Nelle aree vocate di cui all'articolo 3, la presenza degli ungulati viene mantenuta, a cura dei soggetti gestori, nei livelli di consistenza interspecifica sostenibile dall'ambiente, definiti tenuto anche conto degli effettivi danneggiamenti ambientali, all’agricoltura, ai boschi e dalle capacità di rinnovazione forestale. I piani di prelievo sono realizzati nel rispetto del calendario venatorio di cui all’articolo 7, comma 6 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)").
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite a livello di comprensorio, mediante il piano annuale di gestione ungulati articolato in unità di gestione, quali i distretti, gli istituti faunistici e le aree protette.
3. L’ATC, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano annuale di gestione degli ungulati. Ai fini della migliore gestione, in sede di approvazione, la Giunta regionale può procedere alla modifica della proposta. La Giunta regionale approva il piano previo parere dell’ISPRA.
4. La proposta di piano, costituita dai piani di prelievo selettivo e di prelievo al cinghiale in braccata:
a) è articolata per comprensorio e contiene le indicazioni delle singole unità di gestione, raccolte dall'ATC competente;
b) è predisposta sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio sull'abbondanza e stato delle popolazioni, con metodologie indicate dalla Regione;
c) prevede le misure dirette (prelievi) e indirette (prevenzione danni) e la loro ripartizione nel comprensorio tra i diversi soggetti gestori di ciascuna unità di gestione;
d) è redatta anche tenendo conto del monitoraggio di cui al comma 5.
5. I soggetti gestori delle aree protette di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ), avvalendosi obbligatoriamente dell’ISPRA o del CIRSeMAF, attuano, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, le forme di monitoraggio della consistenza degli ungulati presenti sul territorio di propria competenza.
6. I soggetti gestori degli istituti faunistici e delle aree protette attuano il piano per il territorio di propria competenza. Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi del piano, la Regione interviene con le modalità di cui all'articolo 5.
7. Al fine di rendere celere e puntuale la realizzazione dei piani numerici di prelievo selettivo, nel territorio gestito, l'ATC deve obbligatoriamente prevedere, almeno sino al raggiungimento del 70 per cento del piano su ciascuna classe, il prelievo “a scalare”, consentendo l'attivazione contemporanea anche di tutti gli iscritti al distretto abilitati al prelievo sulla specie. L’ATC attiva misure tali da garantire il rispetto del piano di prelievo.
8. Al fine di facilitare la realizzazione dei piani di prelievo negli interventi in braccata effettuati dalle squadre di ciascun distretto, fermo restando fisso il numero di squadre attive sul territorio regionale, il numero di partecipanti minimo per tali azioni di caccia è fissato in diciotto cacciatori iscritti.
9. Il comitato di gestione dell'ATC:
a) destina la vendita di una quota non inferiore al 20 per cento di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di selezione, ai cacciatori del distretto, oppure a cacciatori non aventi residenza venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto;
b) dispone le misure necessarie a favorire la partecipazione dei cacciatori ospiti alle attività di caccia in braccata delle squadre.
10. I proventi delle attività di cui al comma 9 sono vincolati all’indennizzo dei danni, alla realizzazione di interventi di prevenzione e alla gestione degli ungulati.
Art. 7
Gestione e valorizzazione delle carni
1. Gli ATC provvedono a proprie spese, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla realizzazione di almeno un centro di sosta, così come definito dalla deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2014, n. 1185 (Approvazione documento recante "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta “CdS”), aumentandone il numero di uno ogni duemilacinquecento capi di ungulati abbattuti, facendo riferimento ai dati di abbattimento dell'annata precedente. I centri di sosta devono essere dislocati sul territorio di competenza in modo diffuso ed omogeneo e posti a disposizione dei cacciatori di ungulati, attraverso specifiche regolamentazioni e protocolli.
2. Gli ATC predispongono specifici accordi con i centri di lavorazione carni o altre destinazioni autorizzate ai sensi delle norme sanitarie vigenti, finalizzati alla cessione dei capi di ungulati provenienti dalle attività di controllo di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994 , nonché degli eventuali ulteriori capi ceduti dai cacciatori.
3. Gli ATC dispongono altresì, con la propria partecipazione economica alle spese, i percorsi finalizzati all’abilitazione come “cacciatore formato” in materia di igiene e sanità, di cui all’allegato A, capo 6, della deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2013, n. 910 (Direttive inerenti l'applicazione del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali di Trichine nelle carni. Revoca Delibera G.R. n. 926/2007), di almeno due cacciatori per squadra di caccia al cinghiale e di due cacciatori per distretto di caccia di selezione.
4. Ciascun ATC predispone accordi con associazioni locali, attive nel campo della solidarietà sociale, al fine di destinare una quota dei capi di ungulati, provenienti dalle attività di controllo, ad attività di beneficenza alimentare.
5. La Regione, attraverso la programmazione economica agricolo forestale può provvedere alla predisposizione di azioni di valorizzazione della risorsa rinnovabile rappresentata dalla carne degli ungulati selvatici cacciati e abbattuti, anche mediante l'avvio dei percorsi di riconoscimento di qualità.
Art. 8
Circolazione fuori strada dei veicoli a motore per attività faunistico-venatorie
1. Per lo svolgimento delle attività faunistico-venatorie i comuni possono individuare nel proprio territorio percorsi fissi, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), nei quali sia consentita la circolazione fuori strada di veicoli a motore.
2. L'individuazione è fatta secondo i criteri di cui all’articolo 6, comma 2, della l.r. 48/1994 .
3. I comuni individuano i percorsi previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore.
4. Il comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui al comma 1, apposito contrassegno di autorizzazione al transito.
Art. 9
Monitoraggio
1. Il monitoraggio sull'andamento delle azioni previste dalla presente legge e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, è determinato dal raffronto tra la situazione esistente e la raccolta ed analisi di indici riferiti al prelievo effettuato e all'andamento dei danni economici da questi causati all'agricoltura, alla biodiversità e alle altre attività antropiche, annualmente e allo scadere dei tre anni di validità della presente legge.
2. La Regione svolge le attività di monitoraggio avvalendosi dell’ISPRA o del CIRSeMAF.
3. Sulla base del monitoraggio delle azioni di cui alla presente legge è realizzato il sistema informativo faunistico-venatorio, nel quale vengono inserite, da parte della Regione, degli ATC, degli istituti privati e delle aree protette, le informazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della l.r. 3/1994 .
Art. 10
Vigilanza e potere sostitutivo della Regione
1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è svolta dai soggetti di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994 .
2. In caso di mancata attuazione delle attività e funzioni previste a carico degli ATC di cui all'articolo 4, comma 9, all'articolo 6 e all’articolo 7, la Regione diffida l'ATC ad adempiere entro trenta giorni. Decorso tale termine, la Regione provvede ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), con oneri a carico del soggetto inadempiente.
3. In caso di mancata attuazione delle attività e funzioni previste a carico dei soggetti gestori delle aree protette regionali e degli istituti faunistici pubblici di cui all’articolo 6, commi 5 e 6, la Regione diffida i soggetti gestori ad adempiere entro trenta giorni. Decorso tale termine, la Regione provvede ai sensi della l.r. 53/2001 , con oneri a carico del soggetto inadempiente.
Art. 11
Clausola valutativa
1. Entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale invia alla commissione competente per materia una relazione in cui si evidenzia ogni informazione utile per la stima della condizione iniziale in cui si inserisce l’intervento obiettivo, in particolare:
a) il numero degli incidenti stradali causati dagli ungulati distinti per provincia;
b) l’entità economica dei danni all’agricoltura causati dagli ungulati distinti per provincia;
c) la stima del numero degli ungulati distinti per specie e provincia.
2. Nella relazione di cui al comma 1 è anche illustrato il procedimento di verifica degli effetti della legge obiettivo con particolare riferimento agli indicatori che si intendono utilizzare ed alla loro metodologia di rilevazione.
3. Entro il 30 giugno degli anni 2017 e 2018 e a conclusione dell’intervento, al fine di valutare l’efficacia in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione in cui sono evidenziati i risultati ottenuti, evidenziando in particolare il raffronto per ognuno di essi tra la situazione iniziale e la situazione finale.
4. La commissione competente per materia, utilizzando la documentazione di cui al comma 3, acquisisce anche la valutazione delle associazioni rappresentative dei cacciatori, delle associazioni rappresentative degli agricoltori e delle associazioni ambientaliste, relativamente all’efficacia degli interventi e dei risultati ottenuti dall’intervento regionale.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
Art. 12
Attività dell'ATC. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 3/1994
d bis) attua, nel rispetto di quanto disposto dalle norme regionali, le misure per la gestione in sicurezza e la valorizzazione delle carni dei capi di ungulati cacciati e abbattuti
”;
Art. 13
Gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Sospensione dell'efficacia dell’articolo 28 bis della l.r 3/1994
1. L'efficacia dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 è sospesa per il periodo di vigenza della presente legge.
Art. 14
Indennizzo dei danni causati dagli ungulati. Sospensione dell'efficacia dell’articolo 28 ter della l.r 3/1994
1. L'efficacia dell’articolo 28 ter della l.r. 3/1994 è sospesa per il periodo di vigenza della presente legge.
Art. 15
Abilitazione alla caccia di selezione. Inserimento dell’articolo 28 quater nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 28 ter è inserito il seguente:
Art. 28 quater Abilitazione alla caccia di selezione
1. La caccia di selezione agli ungulati è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti nell'apposito registro regionale.
2. L’abilitazione alla caccia di selezione per il cinghiale richiede la frequenza ad un corso ed il superamento di un esame finale comprendente una prova scritta e una prova di tiro con carabina. Per i cacciatori già abilitati al controllo del cinghiale è sufficiente il superamento di una prova scritta e di una prova di tiro con carabina. Per i cacciatori già abilitati al prelievo selettivo di altre specie è sufficiente il superamento della sola prova scritta.
3. L’articolazione territoriale e le regole per il funzionamento delle commissioni d’esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. In via di prima applicazione confluiscono nel registro regionale di cui al comma 1 i cacciatori già abilitati dalle province toscane o da altre regioni.
”.
Art. 16
Controllo della fauna selvatica. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 3/1994
1. Al comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “
Le Province
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione
”, la parola “
provvedono
” è sostituita dalla seguente: “
provvede
” e le parole: “
dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica.
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’ISPRA.
”.
2. Al comma 2 bis dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “
Le Province utilizzano
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione utilizza
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
3. La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2 bis, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all’articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la Regione può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con l’ISPRA. Tali corsi dovranno fornire una idonea preparazione circa l’ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo.
”.
5. Al comma 4 bis dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “
dalla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione
”.
6. Il comma 4 ter dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4 ter. I cacciatori iscritti nel registro di cui all’articolo 28 quater sono equiparati ai cacciatori di cui al comma 4, per le specie di riferimento.
”.
7. Al comma 4 quater dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “
La provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione
”.
8. Al comma 6 dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “
La Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione
”.
9. Al comma 6 bis dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “
Le province possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione può
”.
Art. 17
Violazioni amministrative - Sanzioni pecuniarie. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 3/1994
o) sanzione amministrativa da euro 1.030,00 a euro 6.180,00 per ogni capo abbattuto delle specie: cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone al di fuori dei tempi e dei modi previsti nelle leggi e nei regolamenti regionali; qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata. La stessa sanzione si applica per chi acquisisce, somministra o commercia carne appartenente alle specie cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone non proveniente da abbattimenti autorizzati o sprovvista dei documenti accompagnatori attestanti la legittima provenienza e per chi immette ungulati al di fuori dei recinti autorizzati;
”.
CAPO III
Norme transitorie
Art. 18
Norme transitorie
1. La Giunta regionale provvede a modificare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), apportando le modifiche necessarie per l’attuazione della presente legge.
2. Fino all’approvazione delle modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.p.g.r. 33/R/2011, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.
Art. 19
Efficacia
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 rimangono in vigore per il triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.