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Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10

Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 . (1)

Regolamento regionale 5 settembre 2017, n. 48/R.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 12 febbraio 2016

Art. 9
Monitoraggio
1. Il monitoraggio sull'andamento delle azioni previste dalla presente legge e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, è determinato dal raffronto tra la situazione esistente e la raccolta ed analisi di indici riferiti al prelievo effettuato e all'andamento dei danni economici da questi causati all'agricoltura, alla biodiversità e alle altre attività antropiche, annualmente e allo scadere dei tre anni di validità della presente legge.
2. La Regione svolge le attività di monitoraggio avvalendosi dell’ISPRA o del CIRSeMAF.
3. Sulla base del monitoraggio delle azioni di cui alla presente legge è realizzato il sistema informativo faunistico-venatorio, nel quale vengono inserite, da parte della Regione, degli ATC, degli istituti privati e delle aree protette, le informazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della l.r. 3/1994 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.