Menù di navigazione

Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10

Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 . (1)

Regolamento regionale 5 settembre 2017, n. 48/R.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 12 febbraio 2016

Art. 6
Gestione venatoria nelle aree vocate
1. Nelle aree vocate di cui all'articolo 3, la presenza degli ungulati viene mantenuta, a cura dei soggetti gestori, nei livelli di consistenza interspecifica sostenibile dall'ambiente, definiti tenuto anche conto degli effettivi danneggiamenti ambientali, all’agricoltura, ai boschi e dalle capacità di rinnovazione forestale. I piani di prelievo sono realizzati nel rispetto del calendario venatorio di cui all’articolo 7, comma 6 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)").
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite a livello di comprensorio, mediante il piano annuale di gestione ungulati articolato in unità di gestione, quali i distretti, gli istituti faunistici e le aree protette.
3. L’ATC, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano annuale di gestione degli ungulati. Ai fini della migliore gestione, in sede di approvazione, la Giunta regionale può procedere alla modifica della proposta. La Giunta regionale approva il piano previo parere dell’ISPRA.
4. La proposta di piano, costituita dai piani di prelievo selettivo e di prelievo al cinghiale in braccata:
a) è articolata per comprensorio e contiene le indicazioni delle singole unità di gestione, raccolte dall'ATC competente;
b) è predisposta sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio sull'abbondanza e stato delle popolazioni, con metodologie indicate dalla Regione;
c) prevede le misure dirette (prelievi) e indirette (prevenzione danni) e la loro ripartizione nel comprensorio tra i diversi soggetti gestori di ciascuna unità di gestione;
d) è redatta anche tenendo conto del monitoraggio di cui al comma 5.
5. I soggetti gestori delle aree protette di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ), avvalendosi obbligatoriamente dell’ISPRA o del CIRSeMAF, attuano, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, le forme di monitoraggio della consistenza degli ungulati presenti sul territorio di propria competenza.
6. I soggetti gestori degli istituti faunistici e delle aree protette attuano il piano per il territorio di propria competenza. Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi del piano, la Regione interviene con le modalità di cui all'articolo 5.
7. Al fine di rendere celere e puntuale la realizzazione dei piani numerici di prelievo selettivo, nel territorio gestito, l'ATC deve obbligatoriamente prevedere, almeno sino al raggiungimento del 70 per cento del piano su ciascuna classe, il prelievo “a scalare”, consentendo l'attivazione contemporanea anche di tutti gli iscritti al distretto abilitati al prelievo sulla specie. L’ATC attiva misure tali da garantire il rispetto del piano di prelievo.
8. Al fine di facilitare la realizzazione dei piani di prelievo negli interventi in braccata effettuati dalle squadre di ciascun distretto, fermo restando fisso il numero di squadre attive sul territorio regionale, il numero di partecipanti minimo per tali azioni di caccia è fissato in diciotto cacciatori iscritti.
9. Il comitato di gestione dell'ATC:
a) destina la vendita di una quota non inferiore al 20 per cento di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di selezione, ai cacciatori del distretto, oppure a cacciatori non aventi residenza venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto;
b) dispone le misure necessarie a favorire la partecipazione dei cacciatori ospiti alle attività di caccia in braccata delle squadre.
10. I proventi delle attività di cui al comma 9 sono vincolati all’indennizzo dei danni, alla realizzazione di interventi di prevenzione e alla gestione degli ungulati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.