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Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10

Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 . (1)

Regolamento regionale 5 settembre 2017, n. 48/R.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 12 febbraio 2016

Art. 4
Gestione venatoria nelle aree non vocate
1. Per consentire il prelievo selettivo la Giunta regionale, previo parere dell’ISPRA, approva annualmente, con riferimento alle aree non vocate e non soggette a divieto di caccia, un piano di prelievo selettivo “a scalare”.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il piano è approvato in conformità ai seguenti criteri:
a) per le specie capriolo, cervo, daino e muflone, il piano di prelievo è definito assumendo come densità attuale delle popolazioni il 70 per cento di quella media riscontrata nei distretti delle aree vocate confinanti nell’annata precedente. La suddivisione in classi di prelievo del contingente stimato è equivalente a quella media dei medesimi distretti;
b) per la specie cinghiale, il piano di prelievo è calcolato considerando come consistenza delle popolazioni quella derivante dalla media della densità di abbattimento ottenuta nei distretti delle aree vocate confinanti nell’annata precedente.
3. Negli anni successivi al primo anno di applicazione della presente legge il piano annuale tiene conto dei fattori di correzione derivanti dagli indici di prelievo realizzati in attuazione del piano precedente e dalle informazioni censuarie raccolte.
4. La Giunta regionale approva, con deliberazione, previo parere dell’ISPRA, il calendario venatorio annuale, relativo alle aree non vocate e alle specie di cui al comma 2, indicando i periodi e gli orari del prelievo tenendo conto dei periodi in cui si manifestano maggiormente i danni con lo scopo di prevenirli.
5. Il prelievo di cui al comma 1 può essere eseguito con assegnazione “a scalare” esclusivamente da appostamento/punto di tiro e non alla cerca né con utilizzo di cani, salvo quelli utilizzati per il recupero dei capi feriti e a ciò abilitati, mediante arma a canna rigata, di calibro consentito, munita di ottica o mediante arco da almeno 40 libbre di potenza per il prelievo del capriolo e 50 libbre di potenza per le altre specie, nell'orario compreso tra un'ora prima del sorgere del sole e un'ora dopo il tramonto. L’accesso all’appostamento/punto di tiro deve avvenire con arma scarica e in custodia. Gli appostamenti/punti di tiro sono scelti dal cacciatore all'interno del settore di prelievo individuato dall’ATC e dai titolari di istituti privati ciascuno nel territorio di propria competenza. Negli istituti privati il prelievo può essere eseguito anche nella modalità della cerca.
6. Il prelievo venatorio selettivo su ciascuna specie nelle aree non vocate, articolato in distretti, suddivisi in settori di prelievo, aventi superficie equivalente a quella non vocata del sotto-ambito, può essere eseguito da:
a) cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento;
b) proprietari e conduttori dei fondi agricoli iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento;
c) nei territori di propria competenza, i titolari ed ospiti delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento o accompagnati da personale abilitato.
7. Per la specie cinghiale, limitatamente alle aree non vocate cacciabili e ai periodi ed agli orari e giorni indicati specificatamente dal calendario venatorio di cui al comma 4, il prelievo è altresì consentito in forma singola alla cerca o con la tecnica della girata secondo le modalità stabilite da ISPRA per tale fattispecie, da tutti i cacciatori iscritti all’ATC o, negli istituti privati, dai cacciatori autorizzati.
8. Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi di prelievo di cui al presente articolo debbono essere eseguiti da cacciatori che indossino indumenti ad alta visibilità. In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall’articolo 58, comma 1, lettera q), della l.r. 3/1994 .
9. Gli ATC provvedono:
a) ad attuare tutte le attività logistiche ed organizzative necessarie per svolgere l'attività di prelievo, ivi compresa la distribuzione a titolo gratuito dei contrassegni inamovibili e delle schede di prelievo da distribuire per il territorio del comprensorio di competenza nonché il ritiro delle schede di prelievo e la prima elaborazione dei dati;
b) a supportare sotto il profilo economico, organizzativo e logistico le sessioni d’esame di abilitazione alle diverse forme di prelievo;
c) a rendicontare alla Regione, almeno a cadenza mensile, il numero dei cacciatori partecipanti al prelievo, il numero di fascette distribuite e l'esito dei prelievi effettuati;
d) a fornire idonei mezzi di prevenzione ai conduttori professionali e non professionali di fondi agricoli;
e) a dividere il proprio territorio ricadente in area non vocata in settori di prelievo, di cui al comma 6, delle dimensioni massime di 40 ettari.
10. La Giunta regionale provvede, nelle more della suddivisione del territorio di cui al comma 9, lettera e), ad individuare per ciascun ATC le modalità di accesso al prelievo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.