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Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10

Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 . (1)

Regolamento regionale 5 settembre 2017, n. 48/R.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 12 febbraio 2016

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
Art. 12
Attività dell'ATC. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 3/1994
d bis) attua, nel rispetto di quanto disposto dalle norme regionali, le misure per la gestione in sicurezza e la valorizzazione delle carni dei capi di ungulati cacciati e abbattuti
”;
Art. 13
Gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Sospensione dell'efficacia dell’articolo 28 bis della l.r 3/1994
1. L'efficacia dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 è sospesa per il periodo di vigenza della presente legge.
Art. 14
Indennizzo dei danni causati dagli ungulati. Sospensione dell'efficacia dell’articolo 28 ter della l.r 3/1994
1. L'efficacia dell’articolo 28 ter della l.r. 3/1994 è sospesa per il periodo di vigenza della presente legge.
Art. 15
Abilitazione alla caccia di selezione. Inserimento dell’articolo 28 quater nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 28 ter è inserito il seguente:
Art. 28 quater Abilitazione alla caccia di selezione
1. La caccia di selezione agli ungulati è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti nell'apposito registro regionale.
2. L’abilitazione alla caccia di selezione per il cinghiale richiede la frequenza ad un corso ed il superamento di un esame finale comprendente una prova scritta e una prova di tiro con carabina. Per i cacciatori già abilitati al controllo del cinghiale è sufficiente il superamento di una prova scritta e di una prova di tiro con carabina. Per i cacciatori già abilitati al prelievo selettivo di altre specie è sufficiente il superamento della sola prova scritta.
3. L’articolazione territoriale e le regole per il funzionamento delle commissioni d’esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. In via di prima applicazione confluiscono nel registro regionale di cui al comma 1 i cacciatori già abilitati dalle province toscane o da altre regioni.
”.
Art. 16
Controllo della fauna selvatica. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 3/1994
1. Al comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “
Le Province
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione
”, la parola “
provvedono
” è sostituita dalla seguente: “
provvede
” e le parole: “
dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica.
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’ISPRA.
”.
2. Al comma 2 bis dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “
Le Province utilizzano
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione utilizza
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
3. La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2 bis, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all’articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la Regione può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con l’ISPRA. Tali corsi dovranno fornire una idonea preparazione circa l’ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo.
”.
5. Al comma 4 bis dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “
dalla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione
”.
6. Il comma 4 ter dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4 ter. I cacciatori iscritti nel registro di cui all’articolo 28 quater sono equiparati ai cacciatori di cui al comma 4, per le specie di riferimento.
”.
7. Al comma 4 quater dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “
La provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione
”.
8. Al comma 6 dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “
La Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione
”.
9. Al comma 6 bis dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “
Le province possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione può
”.
Art. 17
Violazioni amministrative - Sanzioni pecuniarie. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 3/1994
o) sanzione amministrativa da euro 1.030,00 a euro 6.180,00 per ogni capo abbattuto delle specie: cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone al di fuori dei tempi e dei modi previsti nelle leggi e nei regolamenti regionali; qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata. La stessa sanzione si applica per chi acquisisce, somministra o commercia carne appartenente alle specie cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone non proveniente da abbattimenti autorizzati o sprovvista dei documenti accompagnatori attestanti la legittima provenienza e per chi immette ungulati al di fuori dei recinti autorizzati;
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.