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Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009 . Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 30 dicembre 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m, v, z, e l’articolo 69 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 );


Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);


Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;


Considerato quanto segue:


1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, è necessario definire nel dettaglio le procedure di approvazione dell'atto di ricognizione riconducendole alla fattispecie delle varianti semplificate e, di conseguenza, integrarne i contenuti;


2. Per esigenze di parità di trattamento, è necessario assicurare a tutti i membri della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, il gettone di presenza ed il rimborso delle spese di missione, qualora esterni all’amministrazione regionale;


3. La l.r. 24/2009 , che ha carattere di straordinarietà ed è ormai da tempo in vigore, ha già prodotto i suoi effetti, ed è necessario avviare il suo progressivo esaurimento, favorendo il conseguimento delle finalità di incentivo al recupero del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito dell'ordinaria pianificazione urbanistico-edilizia dei comuni;


4. Al fine di favorire un graduale esaurimento della l.r. 24/2009 , è opportuno stabilire la proroga al 31 dicembre 2018, non ulteriormente reiterabile, delle misure previste nella l.r. 24/2009 , stabilendo al contempo che, qualora i comuni definiscano ampliamenti volumetrici a titolo di premialità nell'ambito della disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente dei propri strumenti urbanistici, tali comuni possono escludere, dandone espressamente atto, l’applicazione della l.r. 24/2009 nel proprio territorio;

5. È necessario realizzare il programma di opere ed interventi oggetto dell’accordo approvato con la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2014, n. 510 (Attività propedeutiche alla formazione del progetto di territorio - Sistema fluviale dell'Arno) e stipulato con le Province di Arezzo, Firenze e Pisa in data 10 ottobre 2014;


6. L'attuazione del programma per la realizzazione degli interventi previsti nell’accordo di cui al punto 6 , è stata avviata solo dalla Provincia di Pisa, mentre con riferimento alla Provincia di Arezzo e alla Città metropolitana di Firenze non è stata data attuazione, anche in ragione del riordino istituzionale a cui ha dato luogo la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”) e del relativo trasferimento del personale ad altri enti territoriali;


7. Con riferimento alle Provincia di Arezzo e alla Città metropolitana di Firenze, la Regione mantiene l’interesse all'attuazione del programma medesimo, di cui all'accordo stipulato in data 10 ottobre 2014;


8. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti nell’accordo stipulato in data 10 ottobre 2014, con riferimento alla Provincia di Arezzo e alla Città metropolitana di Firenze, è necessario prevedere il subentro dei comuni territorialmente interessati alla realizzazione degli interventi oggetto dell’accordo, qualora tali comuni intendano rispettare gli stessi obblighi inizialmente previsti per le rispettive province che hanno sottoscritto, provvedendo alla sottoscrizione di un nuovo accordo avente ad oggetto gli stessi interventi;


9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 23 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.