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Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009 . Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 30 dicembre 2016

CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 6
Disposizioni transitorie
1. I procedimenti relativi agli atti di ricognizione di cui all'articolo 125 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), già trasmessi, ai sensi del medesimo articolo 125, comma 2, alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento della loro trasmissione.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 23 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.