Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009 . Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 30 dicembre 2016

CAPO III
Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali
Art. 4
Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 24/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 24/2009 è aggiunto il seguente:
2 bis. A decorrere dall’entrata in vigore della
legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91
(Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla
l.r. 24/2009
. Modifiche alla
l.r. 65/2014
e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali), i comuni possono prevedere nei propri piani operativi o relative varianti, oppure nelle varianti ai regolamenti urbanistici, ampliamenti volumetrici a titolo di premialità in relazione alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. In tali casi, i comuni, dandone espressamente atto, possono escludere l’applicazione della presente legge nel territorio di competenza.
”.
Art. 5
Subentro dei comuni in procedimenti, interventi, attività e rapporti delle province e della città metropolitana
1. Al fine di realizzare le opere e gli interventi coerenti con le finalità (1)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 23.

dell'accordo approvato con la deliberazione di Giunta regionale 16 giugno 2014, n. 510 (Attività propedeutiche alla formazione del progetto di territorio di rilevanza regionale “Sistema fluviale dell'Arno”), di competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze, per le quali è previsto un cofinanziamento da parte della Regione, è consentito il subentro dei comuni nella realizzazione delle opere e degli interventi non ancora avviati o nella modifica degli stessi, anche attraverso la previsione di nuovi interventi, (2)

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 23.

qualora i comuni che intendano subentrare si impegnino a rispettare gli obblighi previsti per le province in tale accordo e a contribuire con le necessarie risorse.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni, per interventi rilevanti per i loro territori, subentrano nella gestione delle risorse già impegnate e non liquidate dalla Regione in favore delle province e della Città metropolitana di Firenze, previo accordo con la provincia interessata e la Regione, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. Le somme reintroitate dalla Regione costituiscono la copertura finanziaria degli interventi trasferiti alla competenza comunale. (3)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 23.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 23 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.