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Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009 . Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 30 dicembre 2016

CAPO I
Interventi di rigenerazione urbana
Art. 1
Interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all’articolo 125 della l.r. 65/2014
1. Il comma 2 dell’articolo 125 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:
2. I comuni, ancorché dotati solo di piano strutturale approvato, in coerenza con i suoi contenuti, possono provvedere all’individuazione delle aree e degli edifici di cui al comma 1, tramite una ricognizione da effettuare con apposito atto da approvarsi con il procedimento della variante semplificata al vigente strumento di pianificazione urbanistica cui all’articolo 32 e nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica.
”.
3 bis) un quadro complessivo delle opere pubbliche che l'amministrazione comunale intende realizzare;
3 ter) le aree oggetto della perequazione urbanistica o della compensazione urbanistica di cui agli articoli 100 e 101;
3 quater) le misure di salvaguardia relative agli ambiti oggetto di rigenerazione urbana da rispettare fino alla approvazione del piano di intervento di cui all’articolo 126.
”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 125 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:
4 bis. L’approvazione dell’atto di ricognizione di cui al comma 2, costituisce, ove
occorra, vincolo
preordinato all’esproprio.
”.
Art. 2
Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all’articolo 126 della l.r. 65/2014
1. Al comma 5 dell’articolo 126 della l.r. 65/2014 , le parole “L’approvazione costituisce integrazione degli strumenti della pianificazione urbanistica e, ove occorra, vincolo preordinato all’esproprio.” sono sostituite dalle seguenti: “L’approvazione costituisce, ove occorra, integrazione degli strumenti della pianificazione urbanistica, nonché dichiarazione di pubblica utilità.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 126 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
5 bis. Qualora i soggetti che propongono il piano di interventi non siano proprietari di tutte le aree indicate nel piano, al fine di consentire l´attuazione degli interventi, il comune provvede secondo il procedimento di cui all´articolo 108.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 23 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.