Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 30 dicembre 2016

Art. 8
- Proroga operatività del fondo per la prestazione di garanzie di cui all'articolo 8 della l.r. 45/2013
1. L'operatività del fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie, costituito dalla Regione unitamente alla Fondazione toscana per la lotta all'usura, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), è prorogata al 31 dicembre 2019.
2. I rapporti tra la Regione e Fondazione toscana per la lotta all’usura sono disciplinati tramite un nuovo accordo di collaborazione, in sostituzione di quello stipulato ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 45/2013 , approvato con deliberazione della Giunta regionale. L'accordo disciplina in particolare:
a) il termine per il rilascio delle garanzie integrative a carico del fondo, non superiore a tre anni;
b) le condizioni e modalità di rilascio delle garanzie integrative da parte della Fondazione;
c) la durata delle garanzie integrative e le modalità di escussione delle stesse;
d) le modalità di restituzione alla Regione degli importi progressivamente liberati a seguito della scadenza della validità delle singole garanzie;
e) le modalità di rendicontazione alla Regione sull’utilizzo del fondo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.