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Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88

Legge di stabilità per l'anno 2017.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 30 dicembre 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);


Vista la legge regionale 1 settembre 1988, n. 70 (Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali);


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternoLegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);


Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);


Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2014);


Vista la legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);


Vista la Sito esternolegge 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l’anno 2016);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);


Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;


Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;


Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali, espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;


Considerato quanto segue:


1. È opportuno promuovere lo sviluppo competitivo di medio lungo periodo degli impianti produttivi mediante l'introduzione di un'agevolazione fiscale sull'addizionale regionale sul gas naturale usato come combustibile in favore dei grandi impianti di cogenerazione situati all'interno delle aree di crisi industriale complessa;


2. È necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi con i quali la Regione Toscana partecipa finanziariamente alla realizzazione del sistema tangenziale di Lucca;


3. Tenuto conto dell’importanza della messa in sicurezza sismica degli edifici, è necessario finanziare, per l'anno 2017, la parte del fondo istituito dall'articolo 28 della l.r. 77/2013 , limitatamente agli interventi per la riqualificazione sismica;


4. L’invaso di Bilancino rappresenta una risorsa regionale strategica in quanto garantisce l'approvvigionamento idrico-potabile dell'area geografica di Firenze, Prato, Pistoia e di parte del Valdarno, la riduzione del rischio di esondazione del fiume Arno, il miglioramento della qualità delle acque del fiume Arno mediante l'integrazione delle portate estive dello stesso;


5. È necessario prevedere un concorso della Regione alle spese di investimento dell'invaso, per garantire il corretto grado di manutenzione delle strutture;


6. È necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi con i quali la Regione Toscana partecipa finanziariamente alla realizzazione della darsena Europa nel porto di Livorno e agli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del porto di Piombino, attraverso il concorso al pagamento delle rate dei mutui contratti dai soggetti competenti all’attuazione degli interventi;


7. È necessario eliminare la previsione di una maggiorazione del 15 per cento per il rilascio della concessione in materia di demanio idrico di cui all’articolo 6, comma 3, della l.r. 80/2015 , vista la difficoltà tecnica di individuare lo spazio strettamente necessario al posizionamento dell'opera di presa e conseguentemente di applicare la maggiorazione suddetta. Tale previsione non comporta minori entrate in quanto la stima di entrata della l.r. 80/2015 è basata sul dato storico dell’applicazione del canone da parte delle province, su cui non era applicata la maggiorazione;


8. Nel corso del 2016 è stato definito il modello di orto urbano ed avviata la sperimentazione. Risulta necessario spostare una parte di risorse di investimento (pari ad euro 310.000) del 2016 al 2017;


9. È opportuno rafforzare e supportare le capacità di analisi e di iniziativa della Conferenza delle regioni periferiche marittime d’Europa (CRPM), cui la Regione Toscana è associata, con un contributo straordinario per l’anno 2017, in coerenza con quanto previsto dallo statuto della CRPM;


10. È opportuno rafforzare finanziariamente la previsione dell'articolo 21 della l.r. 82/2015 , in materia di assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie, in considerazione del positivo riscontro ottenuto e alla necessità di dare soddisfazione a tutte le domande pervenute;


11. A seguito dell'accordo di programma inerente alla piantumazione della piana fiorentina, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2016, n. 319, si prevede la riassegnazione delle risorse non impegnate nell'esercizio 2016;


12. È necessario rimodulare le risorse previste per attivare la realizzazione, nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, all'interno dell'area del Polo scientifico e tecnologico dell'Università degli studi di Firenze, di un nuovo edificio scolastico da adibire a sede unica del liceo scientifico “A.M. Enriques Agnoletti”;


13. È opportuno, in considerazione dell’omogeneità del contesto territoriale in cui coesistono soggetti titolari di concessioni per l’occupazione di demanio idrico con soggetti titolari di similari concessioni di demanio marittimo, spesso situate a distanza di poche decine di metri, un intervento normativo volto a perseguire l’obiettivo di un’armonizzazione degli impatti finanziari sui soggetti concessionari di aree appartenenti al demanio idrico con i soggetti occupanti aree afferenti al demanio marittimo, mediante l’omogeneizzazione dell’aliquota di imposta del 2017 e l’introduzione della facoltà di rateizzare in forma straordinaria gli anni 2016 e 2017;


14. È opportuno dirimere il contenzioso ancora in essere tra la Regione Toscana e i titolari di concessioni di demanio marittimo in ambito portuale e di assicurare, a favore delle casse regionali, il gettito delle somme dovute a titolo di imposta e di interessi moratori, senza applicazione di sanzioni;


15. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.