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Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88

Legge di stabilità per l'anno 2017.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 30 dicembre 2016

Art. 35
Imposta regionale su concessioni di beni del demanio marittimo statale. Definizione liti pendenti
1. Al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo statale rilasciate dalle autorità portuali, i procedimenti giudiziari, pendenti alla data del 31 ottobre 2016, concernenti il pagamento in favore della Regione Toscana dell'imposta suddetta possono essere integralmente definiti, previa istanza alla Regione da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:
a) in un'unica soluzione, di un importo pari alle somme dovute a titolo di imposta e di interessi moratori, senza applicazione di sanzioni;
b) rateizzato, fino a un massimo di cinque rate quadrimestrali, di un importo pari all'imposta, agli interessi moratori, agli interessi legali maturati dalla notifica dell'atto di accertamento fino alla data di decorrenza del piano di ammortamento correlato alla rateizzazione, oltre agli interessi legali del piano di ammortamento medesimo, senza applicazione di sanzioni.
2. I soggetti interessati presentano alla struttura regionale competente in materia di tributi istanza per aderire alla definizione delle liti pendenti, contenente la scelta tra le opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), entro il 31 gennaio 2017. Unitamente alla presentazione dell'istanza i soggetti interessati devono produrre idonea dichiarazione dei professionisti incaricati dell'assistenza legale, di espressa rinuncia da parte dei medesimi all'applicazione dell'obbligo solidale in materia di liquidazione degli onorari e delle spese dagli stessi sostenute relativamente al giudizio.
3. In caso di opzione per il versamento in unica soluzione, la definizione si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto, da effettuarsi entro il 31 marzo 2017. In caso di opzione per il versamento in forma rateizzata l’ultima rata ha scadenza 30 settembre 2018.
4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.
5. La rateazione non è concessa qualora l'importo complessivamente dovuto sia pari o inferiore ad euro 150,00 per le persone fisiche e ad euro 3.000,00 per le organizzazioni.
6. In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio. In tal caso, il debitore ha l'obbligo di estinguere il debito residuo, calcolato in base agli importi originariamente oggetto di attività accertativa, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Decorso inutilmente tale termine, senza che il debitore abbia effettuato il pagamento, le competenti strutture regionali attivano la procedura di riscossione coattiva.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.