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Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88

Legge di stabilità per l'anno 2017.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 30 dicembre 2016

Art. 23
Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 82/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 le parole: “
per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035
”, sono sostituite dalle seguenti: “
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un
massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019.
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 le parole: “
a decorrere dall’anno 2019
e fino al 2035
”, sono sostituite dalle seguenti: “
a decorrere dall’anno 2020 e fino al 2036
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.