Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88
Legge di stabilità per l'anno 2017.
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 30 dicembre 2016
Art. 22
Interventi per il rilancio economico e culturale della città di Pisa. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 82/2015
1. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
“
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte come segue:
a) per euro 500.000,00 per l'anno 2016 nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016;
b) fino all'importo massimo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2018 e di euro 2.500.000,00 per l'anno 2019 nella misura dei rientri da fondi di garanzia e rotativi disponibili presso i soggetti gestori degli stessi.
”.2. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
“
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), si fa fronte come segue:
a) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2016 nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016;
b) fino all'importo massimo di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 nella misura dei rientri da fondi di garanzia e rotativi disponibili presso i soggetti gestori degli stessi.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.