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Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88

Legge di stabilità per l'anno 2017.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 30 dicembre 2016

Art. 16
Trasferimento del personale con costituzione della relativa dotazione organica e organizzazione degli uffici regionali. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 22/2015
1. Al comma 6 bis dell’articolo 8 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) le parole: “
non oltre il 31 dicembre 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
non oltre la data del trasferimento dei beni immobili e della successione nei rapporti stabilita dalla legge di cui all’articolo 10, comma 16
”.
2. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 8 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
6 quater. Le modalità di rimborso degli oneri definite dalla deliberazione di cui al comma 6 ter, continuano ad applicarsi fino alla data del trasferimento dei beni immobili e della successione nei rapporti stabilita dalla legge di cui all’articolo 10, comma 16.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.