Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88
Legge di stabilità per l'anno 2017.
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 30 dicembre 2016
Art. 13
Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 14/2014
1. L’articolo 6 della l.r. 14/2014 è sostituito dal seguente:
“
Art. 6 Norma finanziaria
1. Ai fini del concorso finanziario della Regione alle spese di cui all’articolo 4, comma 3, lettera g bis), è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 annui per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 2 “ Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.