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Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88

Legge di stabilità per l'anno 2017.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 30 dicembre 2016

Art. 10
Misure per il sostegno e la promozione di interventi per la messa in sicurezza sismica, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici nonché degli investimenti in energie rinnovabili. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 77/2013
1. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 28 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2014), è aggiunto il seguente:
9 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 8 e limitatamente all'anno 2017, la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 500.000,00 al fondo di cui al comma 3, per le attività di cui al comma 2, lettere a) e b).
”.
2. Dopo il comma 9 ter dell'articolo 28 della l.r. 77/2013 è aggiunto il seguente:
9 quater. All'onere di spesa di cui al comma 9 ter si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.