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Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

Testo unico del sistema turistico regionale. (75)

Regolamento regionale 7 agosto 2018, n. 47/R.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016

TITOLO V
Norme transitorie e abrogazioni
Art. 159
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento resta in vigore il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo. l.r. 23 marzo 2000, n. 42 ), relativamente alle parti compatibili, ed è fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 7 settembre 2009, n. 763 (LR 35/2000 - PRSE 2007-2010 - Progetto Speciale di Interesse Regionale Toscana Turistica & Competitiva) e da quelle conseguenti.
1 bis. Gli affittacamere che alla data di entrata in vigore della presente legge somministrano alimenti e bevande agli alloggiati ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della l.r. 42/2000, che abbiano assunto o meno la denominazione di bed and breakfast ai sensi della medesima disposizione, qualora intendano continuare l'attività di somministrazione, entro dodici mesi dalla data predetta, provvedono:
a) qualora intendano somministrare solo la prima colazione, ad effettuare una comunicazione allo SUAP competente per territorio con la quale assumono la denominazione di bed and breakfast ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera a) o b);
b) qualora intendano somministrare alimenti e bevande, a presentare la SCIA allo SUAP competente per territorio, con la quale assumono la denominazione di bed and breakfast in forma imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera a); qualora già esercitino l'attività in forma imprenditoriale, in luogo della presentazione della SCIA effettuano una comunicazione.(5)

Comma aggiunto con l.r. 17 ottobre 2017, n. 58, art. 3.

1 ter. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), in assenza dei requisiti di cui all’articolo 34 bis, comma 3, lettere b), c) e d), della medesima legge. (72)

Comma aggiunto con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 45.

1 quater. Fino all’entrata in vigore del regolamento, ai fini dell’accesso all’esame per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
a) diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo;
b) diploma di liceo linguistico;
c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;
d) diploma di laurea in lingue;
e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica;
Art. 159 bis
Disposizioni transitorie per l’abilitazione alla professione di guida turistica (73)

Articolo inserito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 46.

1. I corsi di formazione professionale per guida turistica e gli esami di abilitazione sono sospesi fino alla definizione a livello nazionale del profilo di guida turistica e dei relativi requisiti di accesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. La sospensione riguarda anche gli esami di coloro che vi accedono direttamente con i titoli di studio previsti dall’articolo 58 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”). (99)

Comma così sostituito on l.r. 14 giugno 2019, n. 32, art. 3.

2. Sono organizzate periodiche sessioni di esami per le guide turistiche che richiedono l’integrazione dell’abilitazione professionale ai sensi dell’articolo 109.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai corsi di formazione in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente articolo, alle sessioni di esame relative ai medesimi corsi, nonché a quelle relative ai corsi di formazione conclusi e agli esami in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente articolo.
Art. 160
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);
b) la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”);
c) l’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 40 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007);
d) gli articoli da 71 a 77 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);
e) la legge regionale 11 dicembre 2012, n. 74 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
f) la legge regionale 7 maggio 2013, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”);
g) la legge regionale 27 novembre 2013, n. 71 (Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso);
h) gli articoli da 1 a 84 della legge regionale 18 marzo 2016, n. 25 (Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015 ).
Art. 160 bis
Inserimento dell’Allegato A nella l.r. 86/2016
1. Nella l.r. 86/2016 è inserito l’allegato A (Ambiti territoriali).

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 58, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 17.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 18.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 25.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 29.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 40.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 43.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 44.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 45.

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Allegato previsto dall'articolo 5 della l.r. 18 maggio 2018, n. 24 .

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 33 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 35 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 38 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 40 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 42 .

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Lettera così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 32, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 26 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.