Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
SEZIONE IV
Definizione e caratteristiche dei residence
Art. 64
Residence
1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.
2. Le unità abitative devono possedere:
a) i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
c) i requisiti previsti nel regolamento.
3. Le unità abitative devono essere ubicate in stabili a corpo unico o a più corpi.
4. I residence possono somministrare bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti.
Art. 65
Classificazione e revisione della classificazione
1. I residence sono classificati con un numero di chiavi variabili da due a quattro sulla base della tabella di classificazione prevista nel regolamento.
2. La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato all'atto della presentazione della SCIA di cui all'articolo 66.
3. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
4. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione posseduta e, qualora accertino che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, procedono alla rettifica della classificazione.
Art. 66
Esercizio dell'attività di residence
1. L'esercizio dell’attività di residence è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 64 e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. La SCIA può ricomprendere anche l’attività di somministrazione di bevande.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4.
5. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.
Art. 67
Subingresso
1. Il trasferimento della titolarità o della gestione dei residence, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
a) il trasferimento;
b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Art. 68
Sospensione dell’attività
1. La sospensione dell’attività di residence per un periodo superiore a quindici (48) giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo. (104)
Art. 69
Cessazione dell’attività
1. La cessazione dell’attività di residence è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.