Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 154
Sanzioni disciplinari
1. Le guide alpine iscritte nell'albo regionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero dalle norme di comportamento previste dal presente testo unico o dalla l. 6/1989 , sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dell'albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno;
d) radiazione dall'albo.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al consiglio direttivo del Collegio nazionale, entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.
Art. 155
Vigilanza della Regione sul Collegio regionale
1. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide alpine spetta alla Giunta regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presidente del Collegio regionale delle guide alpine trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:
a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati della relativa documentazione;
b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi del presente testo unico.
3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale.
4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale; in tal caso, le funzioni del Consiglio direttivo sono affidate ad un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
Art. 156
Sanzioni amministrative
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, chiunque eserciti stabilmente la professione di guida alpina senza essere iscritto nell'albo regionale di cui all'articolo 146 (1) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00 la guida alpina che contravviene alla disposizione dell'articolo 153 (1), comma 3. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui contravviene a tale disposizione una scuola di alpinismo e sci-alpinismo.
3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 le guide alpine e le scuole di alpinismo e sci-alpinismo che contravvengono alle disposizioni dell'articolo 153 (1), commi 1 e 2.
4. L'esercizio abusivo di scuole di alpinismo e sci-alpinismo, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800,00 a euro 4.800,00.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.
Art. 157
Divieto di prosecuzione dell’attività
1. La prosecuzione dell’attività professionale di guida alpina è vietata dal comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.