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Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

Testo unico del sistema turistico regionale. (75)

Regolamento regionale 7 agosto 2018, n. 47/R.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016

SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 145
Definizione dell'attività di guida alpina
1. È guida alpina, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 2 della l. 6/1989 , chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2. La professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina - maestro d'alpinismo.
3. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui al comma 1 con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al sesto grado; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida alpina fa parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro d'alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva.
4. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche o sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.
5. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina - maestro d'alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione. In difetto, il diritto all'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 146 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

decade.
6. Le guide alpine, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, sono tenute a prestare la loro opera di soccorso compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
Art. 146
Albo professionale regionale delle guide alpine
1. È istituito l’albo professionale regionale delle guide alpine nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di guida alpina.
2. L'albo è distinto in due sezioni nelle quali sono iscritte, rispettivamente, gli aspiranti guide e le guide alpine-maestri di alpinismo. L'albo è tenuto e aggiornato dal Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 151 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dall'articolo 155 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

.
3. È da intendersi esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni.
4. L'iscrizione nell'albo professionale regionale ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all'articolo 147 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, comma 1, lettera b), nonché dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 148 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

.
5. La guida impossibilitata a frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso, la validità dell'iscrizione nell'albo professionale è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato ed, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 147 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, comma 1, lettera b).
6. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale, permane la facoltà di reiscrizione allo stesso nei successivi sei anni dietro presentazione delle certificazioni di cui al comma 4.
7. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo professionale regionale delle guide alpine istituito dalla l.r. 42/2000 sono iscritti d’ufficio nell’albo di cui al comma 1.
Art. 147
Requisiti per l'iscrizione all'albo
1. Possono essere iscritti nell'albo professionale regionale delle guide alpine coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;
idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
assolvimento dell'obbligo scolastico;
assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 148 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

ed il superamento dei relativi esami.
2. Il Collegio regionale delle guide alpine, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 148
Corsi di qualificazione e aggiornamento
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per aspiranti guide e guide alpine-maestri di alpinismo, nonché i corsi di aggiornamento obbligatorio.
2. Ai corsi di qualificazione per guide alpine-maestri di alpinismo sono ammessi unicamente gli aspiranti guida che abbiano esercitato la professione per almeno due anni.
3. L'ammissione ai corsi di qualificazione per aspiranti guida è subordinata al superamento di una prova pratica attitudinale.
4. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 151 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

e avvalendosi del Collegio nazionale delle guide alpine di cui all'Sito esternoarticolo 15 della l. 6/1989 .
5. I corsi di aggiornamento obbligatorio si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza alle sole guide che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di insegnamento.
Art. 149
Modalità e contenuti dei corsi
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Collegio regionale delle guide alpine, determina le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 148 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, il numero delle ore e le modalità di accesso.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrano di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.
Art. 150
Guide alpine di altre regioni e stati
1. Le guide alpine già iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana.
2. Il Collegio regionale di cui all'articolo 151 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

provvede all'iscrizione dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 147 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

.
3. L'esercizio, della professione da parte di guide alpine che provengono dall'estero o da altre regioni italiane e che accompagnano loro clienti non è subordinato all'iscrizione nell'albo.
4. L'iscrizione, per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, è subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell'equivalenza del titolo rilasciato nello stato di provenienza.
Art. 151
Collegio regionale delle guide alpine
1. Il Collegio regionale delle guide alpine è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; del Collegio fanno parte tutti gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti nell'albo regionale, nonché le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti in Toscana.
2. Sono organi del Collegio:
a) l'Assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio;
b) il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall'assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);
c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo e scelto fra le guide alpine maestri di alpinismo componenti il Consiglio stesso.
3. Spetta all'Assemblea del Collegio:
a) eleggere il Consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
c) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal Consiglio o sulla quale una pronuncia dell'Assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti;
d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo.
4. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;
b) vigilare sull'esercizio della professione ed applicare le sanzioni disciplinari;
c) collaborare con la Regione e con ogni altro ente, anche ai fini della tutela dell'ambiente montano, nonché della promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
d) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
e) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento di guida alpina.
Art. 152
Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo
1. Agli effetti del presente testo unico, per scuola di alpinismo e di sci-alpinismo si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell’attività professionale coordinata di più guide alpine.
2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi conseguenti all'esercizio dell'attività da parte delle guide alpine aderenti alla scuola, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'istituzione di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio in cui s'intende ubicare la scuola.
4. La SCIA è presentata dal legale rappresentante di un'associazione o società di guide alpine e attesta il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso in montagna.
5. Alla SCIA è allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva delle guide alpine alla gestione e all'organizzazione della scuola.
Art. 153
Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di guida alpina contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
2. Le scuole di alpinismo e sci-alpinismo espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.
3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 58, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 17.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 18.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 25.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 29.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 40.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 43.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 44.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 45.

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Allegato previsto dall'articolo 5 della l.r. 18 maggio 2018, n. 24 .

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 33 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 40 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 42 .

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Lettera così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 32, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 26 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.