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Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

Testo unico del sistema turistico regionale. (75)

Regolamento regionale 7 agosto 2018, n. 47/R.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016

SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 131
Definizione dell'attività di maestro di sci
1. È maestro di sci, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.
2. Le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci sono individuate e delimitate ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati).
Art. 132
Albo professionale regionale dei maestri di sci
1. È istituito l’albo professionale regionale dei maestri di sci nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di maestro di sci. Si intende esercizio stabile della professione l’attività svolta dal maestro di sci che ha un recapito in Toscana ai fini dell’offerta delle proprie prestazioni.
2. L'albo è tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 138 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dall' articolo 142 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

.
3. L'albo professionale regionale dei maestri di sci è suddiviso, per specialità, nelle seguenti sezioni:
a) maestri di sci alpino;
b) maestri di sci di fondo;
c) maestri di sci di snowboard.
4. L'iscrizione nell'albo professionale ha efficacia per tre anni, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all'articolo 133 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, comma 1, lettera a), nonché dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 134 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

.
5. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo professionale regionale dei maestri di sci istituito dalla l.r. 42/2000 sono iscritti d’ufficio nell’albo di cui al comma 1.
Art. 133
Requisiti per l'iscrizione all'albo
1. Possono essere iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
b) assolvimento dell'obbligo scolastico;
c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
d) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 134 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

e il superamento dei relativi esami.
2. Il collegio regionale dei maestri di sci, di cui all’articolo 138 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 134
Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione e di specializzazione professionale per maestri di sci, nonché di aggiornamento obbligatorio, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci prevedendo, per le materie di carattere tecnico e didattico, l'impiego di istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali.
3. I corsi di qualificazione professionale assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica del maestro di sci nella singola specialità e si concludono con un esame e con il rilascio del relativo attestato.
4. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale pratica.
5. I corsi di aggiornamento si riferiscono alle stesse materie di insegnamento previste per i corsi di qualificazione. L'attestato di frequenza finale viene rilasciato ai soli soggetti che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di insegnamento.
6. Il maestro di sci che si trovi nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia o di altro comprovato motivo di forza maggiore è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso, la validità dell'iscrizione nell'albo professionale è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 133 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, comma 1, lettera a).
7. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'acquisizione di particolari tecniche, sono riservati ai soggetti già iscritti all'albo professionale e si concludono con il rilascio del relativo attestato.
Art. 135
Modalità e contenuti dei corsi
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 134 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, il numero delle ore e le modalità di accesso. Le materie e gli argomenti dei corsi sono determinati nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrano di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.
3. I maestri di sci già abilitati in una specialità che hanno superato la prova attitudinale per l'ammissione ai corsi di qualificazione di altra specialità sono esonerati dal corso di formazione e dall'esame limitatamente alle materie già oggetto del corso di formazione per il quale è stata ottenuta l'abilitazione.
Art. 136
Maestri di sci di altre regioni e stati
1. I maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci in Toscana richiedono l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana.
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 133 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

.
3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni o province autonome che intendono esercitare temporaneamente o saltuariamente in Toscana ne danno preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.
4. Ai maestri di sci cittadini di stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia non iscritti in alcun albo regionale che intendono esercitare in Toscana la professione in maniera stabile o in via occasionale e temporanea, si applica la disciplina contenuta nel Sito esternodecreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
5. Gli obblighi di cui al comma 3, non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre regioni, province autonome o da altri stati che esercitano temporaneamente in Toscana.
6. Ai cittadini di stati non membri dell'Unione europea che vogliono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci si applicano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'Sito esternoart. 1, comma 6, del d.lgs. Sito esterno25 luglio 1998, n. 286 ).
7. L'esercizio stabile della professione dei maestri di sci di stati non appartenenti all'Unione europea è subordinato alla iscrizione nell'albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. L'iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 133 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

.
8. I maestri di sci di stati non membri dell'Unione europea non iscritti in albi professionali italiani possono esercitare temporaneamente in Toscana previa richiesta di nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. Il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza e di verifica della reciprocità di trattamento.
Art. 137
Esercizio abusivo della professione
1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
Art. 138
Collegio regionale dei maestri di sci
1. Il Collegio regionale dei maestri di sci è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; ne fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della Regione, nonché i maestri di sci che abbiano momentaneamente sospeso l'attività oppure l'abbiano cessata.
2. Sono organi del collegio:
a) l'Assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio;
b) il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall’Assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);
c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno.
3. Spetta all'Assemblea del Collegio:
a) eleggere il Consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
c) eleggere i propri rappresentanti nel Collegio nazionale dei maestri di sci;
d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo;
e) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal Consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;
b) vigilare sull'esercizio della professione;
c) applicare le sanzioni disciplinari;
d) collaborare con la Regione nell'organizzazione delle attività formative di cui agli articoli 134 e 135 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

;
e) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
f) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci.
5. Il Consiglio regionale, su richiesta di una regione contigua e previa intesa con la medesima, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, può deliberare la trasformazione del Collegio regionale in Collegio interregionale.
Art. 139
Scuole di sci
1. Agli effetti del presente testo unico, per scuola di sci si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell’attività professionale coordinata di più maestri di sci. Le scuole di sci devono avere sede nelle aree sciistiche di cui all'articolo 131 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, comma 2.
2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi derivanti alle persone e conseguenti all'esercizio dell'insegnamento da parte dei maestri di sci aderenti alla scuola, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il legale rappresentante di una associazione o società di maestri di sci che intende istituire una scuola di sci trasmette, esclusivamente in via telematica, la SCIA allo SUAP del comune in cui intende ubicare la sede della scuola, attestando il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve.
4. Alla SCIA è allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva dei maestri di sci alla gestione e all'organizzazione della scuola.
Art. 140
Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di maestro di sci contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
2. Le scuole di sci espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.
3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 58, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 17.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 18.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 25.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 29.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 40.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 43.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 44.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 45.

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Allegato previsto dall'articolo 5 della l.r. 18 maggio 2018, n. 24 .

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 33 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 40 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 42 .

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Lettera così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 32, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 26 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.