Menù di navigazione

Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

Testo unico del sistema turistico regionale. (75)

Regolamento regionale 7 agosto 2018, n. 47/R.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016

SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 122
1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'articolo 6 dell’allegato 1 al (93)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 40.

d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi i percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.
2. Con il regolamento sono individuate le articolazioni della professione.
3. Le guide ambientali collaborano:
a) con la Regione, gli enti locali e gli enti parco regionali, per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);
b) con le istituzioni scolastiche, per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e nei programmi di educazione ambientale.
Art. 123
1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per l'esercizio della professione di guida ambientale, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione:
1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, (94)

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 41.

frequenza dei corsi di qualificazione professionale e superamento dell'esame di cui all'articolo 125;
2) titolo di studio universitario, tra quelli indicati nel regolamento e superamento dell'esame di cui all'articolo 125;
3) abilitazione all’esercizio della professione conseguita in altra regione;
b) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
2. L'esercizio della professione di guida ambientale è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l’attività.
3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
4. L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 206/2007.
5. La guida ambientale è obbligata alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
Art. 124
Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale
1. Le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine iscritte nell'apposito albo professionale regionale di cui all'articolo 146 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, possono esercitare la professione di guida ambientale escursionistica.
2. Le guide del parco o della riserva naturale già abilitate ai sensi dell' (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

articolo 21, comma 3, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) possono continuare ad esercitare l'attività esclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza. Possono altresì esercitare la professione di guida ambientale, nella specialità attinente, nel caso in cui la loro formazione ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della l.r. 49/1995 , abbia garantito la conoscenza generale dell'intero territorio regionale.
3. I soggetti di cui al comma 2 che intendono esercitare la professione di guida ambientale devono possedere i requisiti e sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 123 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, fatta eccezione per il possesso dell'abilitazione professionale.
4. L'ente gestore del parco o della riserva naturale può rilasciare alle guide ambientali abilitate ai sensi del presente testo unico un attestato di specializzazione di guida del parco o della riserva di riferimento, a seguito dell'espletamento di un corso di specializzazione e del superamento del relativo esame.
Art. 125
Corsi di qualificazione e specializzazione
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide ambientali, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica della guida ambientale nella singola articolazione, (95)

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 42.

si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio del relativo attestato.
3. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica espletata secondo le modalità stabilite dalla Regione.
4. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'ampliamento delle competenze e all'approfondimento delle conoscenze e comprendono l'acquisizione di nuove tecniche, l'uso di mezzi e la specializzazione su porzioni di territorio.
5. I corsi di specializzazione sono riservati a coloro che già esercitano l'attività di guida ambientale e si concludono con un esame e con il rilascio di un attestato.
Art. 126
Modalità e contenuti dei corsi
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui agli articoli 124, comma 4, e 125 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1, parte prima.

, il numero delle ore e le modalità di accesso.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati eventuali casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di avere già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.
Art. 127
Obblighi professionali
1. Le guide ambientali garantiscono lo svolgimento dell'escursione nella sicurezza per i propri clienti graduando la difficoltà dei percorsi alle effettive capacità degli stessi.
Art. 128
Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 58, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato previsto dall'articolo 5 della l.r. 18 maggio 2018, n. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 32, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.