Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
SEZIONE IV
Vigilanza e sanzioni
Art. 100
Sospensione e cessazione dell'attività
1. Qualora vengano meno uno o più dei requisiti di cui all’articolo 88, il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la sospensione dell'attività di agenzia di viaggio per un periodo massimo di sei mesi se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine stabilito nella diffida stessa.
2. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la chiusura dell'attività nei seguenti casi:
a) qualora alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si sia ottemperato a quanto previsto nella diffida;
b) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività.
3. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze sospendono lo svolgimento delle attività di organizzazione di viaggi da parte delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'articolo 96 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato il mancato adempimento dell'obbligo della copertura assicurativa di cui rispettivamente all'articolo 91, commi 1 e 2, e all'articolo 97, comma 2, l'agenzia o l'associazione non provveda all'adempimento entro il termine stabilito nella diffida.
4. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la cessazione dell'attività di organizzazione di viaggi da parte delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'articolo 96 qualora non si sia provveduto alla costituzione della copertura assicurativa entro il periodo di sospensione.
5. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura o sospensione dell'attività, il comune capoluogo di provincia e la città metropolitana, previa diffida, provvedono all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.
Art. 101
Subingresso
1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle attività di cui al presente capo, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
a) il trasferimento dell'attività;
b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 88, comma 1.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Art. 102
Sanzioni amministrative
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:
a) chiunque esercita l'attività di agenzia di viaggio senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 89;
c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 96 che effettua le attività nei confronti dei non associati. (90)
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.600,00:
b) il direttore tecnico che non presta la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia e il responsabile organizzativo che viola le norme di cui all'articolo 97, comma 4;
c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 96 che effettua le attività senza la preventiva comunicazione prevista all'articolo 97;
d) il soggetto organizzatore di cui all'articolo 98 che contravviene agli obblighi ivi previsti;
e) chi contravviene a quanto disposto dall'articolo 88, comma 3;
f) chi contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 89, commi 3 e 7, dall'articolo 92 e dall'articolo 96, comma 7.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00, chi viola gli obblighi di cui al presente capo non altrimenti sanzionati.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.