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Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

Testo unico del sistema turistico regionale. (75)

Regolamento regionale 7 agosto 2018, n. 47/R.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016

CAPO II
Informazione, accoglienza e promozione turistica
Art. 12
Servizi di informazione e di accoglienza turistica
1. I servizi di informazione e di accoglienza turistica assicurano l'informazione sulle attrattive turistiche proprie del territorio di riferimento e sul relativo patrimonio turistico, paesaggistico, culturale, storico, artistico ed enogastronomico. A tal fine, in particolare, forniscono informazioni e materiale informativo sull’organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva, di ristorazione e sull’offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione nel territorio.
2. I servizi di informazione e di accoglienza turistica sono svolti dagli IAT secondo criteri di imparzialità e trasparenza.
3. I servizi di informazione e di accoglienza turistica possono comprendere la prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive. Tali servizi possono essere erogati dagli IAT o dai soggetti abilitati a tale scopo, secondo quanto stabilito nel regolamento, esclusivamente nei confronti dei turisti che accedono agli uffici medesimi.
4. La Regione, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, dello Statuto, al fine di garantire che i servizi di informazione e accoglienza turistica siano svolti con caratteristiche di omogeneità su tutto il territorio regionale, con il regolamento disciplina:
a) le caratteristiche degli IAT e gli standard dei relativi servizi;
b) i segni distintivi degli IAT;
c) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione;
d) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi cui la Regione e gli enti locali possono affidare i servizi di cui al presente articolo.
Art. 13
Attività di promozione turistica
1. Per attività di promozione turistica si intendono le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici, da attuare in ambito regionale, nazionale e internazionale, nel quadro della programmazione regionale.
2. La Regione esercita le attività di promozione turistica attraverso l'Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla l.r. 22/2016 .
3. Nella fase di attuazione degli interventi definiti negli atti di programmazione della promozione turistica, il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza regionale è assicurato dalla cabina di regia di cui all'articolo 14.
Art. 14
Cabina di regia del turismo
1. È istituita presso la Giunta regionale una cabina di regia del turismo, di seguito denominata cabina, al fine di garantire il necessario raccordo fra le esigenze di promozione turistica a livello locale e quelle di interesse regionale.
1 bis. La cabina di cui al comma 1 ha una durata coincidente con quella della legislatura regionale. (19)

Comma inserito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 7.

2. La cabina è composta da:
a) l'assessore regionale al turismo, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) cinque membri in rappresentanza dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL);
c) un membro designato dalla Città metropolitana di Firenze;
d) un membro designato dalle CCIAA della Toscana;
e) sei membri designati dalle associazioni regionali, comprensive di associazioni di imprese e/o professioni del turismo, maggiormente rappresentative del settore del turismo;(97)

Lettera così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 32, art. 1.

f) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; (20)

Parole inserite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 7.

g) un membro designato congiuntamente dalle associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative. (20)

Parole inserite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 7.

3. La cabina:
a) esprime parere consultivo alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione degli indirizzi per l’elaborazione del programma operativo dell’Agenzia regionale di promozione turistica, di cui all’articolo 6 bis della l.r. 22/2016. (77)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 27.

b) esprime parere consultivo sul regolamento di attuazione del presente testo unico;
c) esprime parere consultivo sugli standard minimi individuati dalla Giunta regionale per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo di cui all'articolo 15;
d) raccoglie le segnalazioni di situazioni rilevate sul territorio relative a fenomeni di abusivismo, partecipandole agli organi addetti alle funzioni di vigilanza e controllo;
e) propone lo svolgimento di analisi, ricerche e valutazioni in materia di turismo.
e bis) effettua con cadenza annuale una valutazione delle attività degli uffici di accoglienza ed informazione turistica. (21)

Lettera aggiunta con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 7.

4. La cabina è regolarmente costituita e può operare quando sono effettuate le designazioni che garantiscono la presenza di almeno nove membri.
5. La partecipazione alle sedute della cabina è a titolo gratuito.
6. Con atto della Giunta regionale sono definite le modalità di organizzazione e di funzionamento della cabina.
Art. 15
Prodotto turistico omogeneo
1. Per garantire il raccordo e il coordinamento dei territori della Toscana al fine della realizzazione di un'offerta turistica di qualità, i comuni possono associarsi per tipologia di prodotto turistico omogeneo mediante la stipulazione di una convenzione.
2. Per prodotto turistico omogeneo si intende l’insieme di beni e di servizi di un territorio che compongono un’offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica.
3. Gli standard minimi per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo sono individuati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
4. La stipulazione della convenzione di cui al comma 1 comporta:
a) l'individuazione di un comune capofila;
b) la stipulazione di una convenzione con l’Agenzia regionale di promozione turistica;
c) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;
d) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell’OTD di cui all'articolo 8;
e) il coordinamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica dei singoli comuni.
Art. 16
Riconoscimento delle associazioni pro-loco
1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali soggetti che concorrono alla promozione dell'accoglienza turistica.
2. Le associazioni pro-loco cooperano con gli enti locali per:
a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
d) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati.
3. Il riconoscimento delle associazioni pro-loco avviene tramite l’iscrizione agli albi delle associazioni pro-loco istituiti dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di Firenze.
4. L’iscrizione agli albi delle associazioni pro-loco è subordinata alle seguenti condizioni:
a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile;
b) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.
5. Le modalità e le procedure per il riconoscimento sono definite con il regolamento.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 58, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 17.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 18.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 25.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 29.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 40.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 43.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 44.

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 45.

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Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 33 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 35 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 38 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 40 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 42 .

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Lettera così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 32, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 26 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 28 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.