Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 96
Albo delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi
1. È istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, l'albo delle associazioni senza scopo di lucro, a carattere regionale o nazionale, con rappresentanza sul territorio regionale, che possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; lo statuto di dette associazioni deve prevedere organi democraticamente eletti.
3. Le associazioni che intendono essere iscritte all'albo regionale presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale, specificando:
la sede legale dell'associazione;
le complete generalità del legale rappresentante dell'associazione;
il possesso dei requisiti di cui al comma 2, che costituiscono titolo per l'iscrizione all'albo.
4. Alla domanda di iscrizione è allegato lo statuto dell'associazione.
5. L'iscrizione all'albo decorre dal sessantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
6. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle associazioni iscritte all'albo regionale. In tal caso alla domanda di cui al comma 3 è allegato l'elenco delle articolazioni territoriali accreditate, con l'indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse.
7. Le insegne poste all'ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività devono contenere l'indicazione della riserva ai soli soci dell'associazione.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.