Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 65
Classificazione e revisione della classificazione
1. I residence sono classificati con un numero di chiavi variabili da due a quattro sulla base della tabella di classificazione prevista nel regolamento.
2. La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato all'atto della presentazione della SCIA di cui all'articolo 66.
3. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
4. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione posseduta e, qualora accertino che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, procedono alla rettifica della classificazione.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.