Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 4
Funzioni della Regione
1. Nella materia del turismo di cui al presente testo unico sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:
a) la programmazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;
b) l'omogeneità dei servizi e delle attività inerenti all'offerta turistica regionale;
c) le attività di promozione turistica rivolte alla domanda nazionale ed estera, anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali;
d) il coordinamento delle attività di accoglienza e informazione turistica esercitata dagli enti locali;
e) l'organizzazione di servizi di informazione e accoglienza turistica di rilievo regionale;
f) l’attuazione di specifici progetti di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente anche mediante l'Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET". Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale) e la Fondazione Sistema Toscana, di cui alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);
g) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici, ai sensi della normativa regionale di settore.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.