Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 13
Attività di promozione turistica
1. Per attività di promozione turistica si intendono le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici, da attuare in ambito regionale, nazionale e internazionale, nel quadro della programmazione regionale.
2. La Regione esercita le attività di promozione turistica attraverso l'Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla l.r. 22/2016 .
3. Nella fase di attuazione degli interventi definiti negli atti di programmazione della promozione turistica, il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza regionale è assicurato dalla cabina di regia di cui all'articolo 14.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.