Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 12
Servizi di informazione e di accoglienza turistica
1. I servizi di informazione e di accoglienza turistica assicurano l'informazione sulle attrattive turistiche proprie del territorio di riferimento e sul relativo patrimonio turistico, paesaggistico, culturale, storico, artistico ed enogastronomico. A tal fine, in particolare, forniscono informazioni e materiale informativo sull’organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva, di ristorazione e sull’offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione nel territorio.
2. I servizi di informazione e di accoglienza turistica sono svolti dagli IAT secondo criteri di imparzialità e trasparenza.
3. I servizi di informazione e di accoglienza turistica possono comprendere la prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive. Tali servizi possono essere erogati dagli IAT o dai soggetti abilitati a tale scopo, secondo quanto stabilito nel regolamento, esclusivamente nei confronti dei turisti che accedono agli uffici medesimi.
4. La Regione, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, dello Statuto, al fine di garantire che i servizi di informazione e accoglienza turistica siano svolti con caratteristiche di omogeneità su tutto il territorio regionale, con il regolamento disciplina:
a) le caratteristiche degli IAT e gli standard dei relativi servizi;
b) i segni distintivi degli IAT;
c) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione;
d) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi cui la Regione e gli enti locali possono affidare i servizi di cui al presente articolo.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.